Sentenza n. 2977/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1728 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1728 del 30 aprile 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della pronuncia e, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava né il giudice amministrativo presso il quale la controversia doveva essere instaurata né gli estremi della sentenza ordinaria della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. La procura conteneva soltanto una delega generica a rappresentare e difendere il ricorrente in ogni stato e grado del giudizio contro il Ministero. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso solo quando il contesto documentale unitario consenta di ricavare la specialità del mandato. Tale eccezione non opera, secondo il TAR, per una procura cartacea separata di cui sia depositata una copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa l'atto oggetto del potere rappresentativo né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può formarsi soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di controdedurre sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla considerazione della procura come apposta in calce non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura separata contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia e non dimostra di per sé la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché il difensore non era presente alla camera di consiglio e aveva rinunciato implicitamente al contraddittorio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la qualificazione della procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è stato ritenuto applicabile per sanare successivamente la mancanza o genericità della procura speciale, in quanto il requisito deve sussistere ab origine nel processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è concessa quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)
La procura speciale deve essere specificamente riferibile al ricorso e deve preesistere o essere coeva alla sua elaborazione; la carenza non è sanabile per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura richiesta per la sottoscrizione del ricorso deve essere speciale e deve consentire, attraverso il proprio contenuto, l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.
- La procura generica può considerarsi apposta in calce o a margine del ricorso quando sia inserita in un contesto documentale materialmente unitario che consenta di ricavarne la specialità; tale eccezione non si estende automaticamente alla procura cartacea separata acquisita come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata o comunque riferibile soltanto alla notificazione o al successivo deposito telematico.
- La mancanza o genericità della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile sia stata oggetto di indirizzi interpretativi preesistenti e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente; la pronuncia nomofilattica che conferma uno degli indirizzi già esistenti non determina, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sulla questione.
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