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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33601/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (31/08/2022). Le doglianze principali contestavano la mancanza di gravità indiziaria rispetto: a) al reato di partecipazione ad associazione di tipo 'ndrangheta (art. 416-bis) per assenza di ruolo dinamico e di affectio societatis, nonché per indeterminatezza temporale; b) al concorso nelle estorsioni contestate (capi 6, 7, 19, 20) per assenza di elementi probatori, di partecipazione alle conversazioni incriminate e per un ruolo meramente passivo rispetto al presunto capo Fulco; c) alla violazione della misura di prevenzione (cap. 21) per mancanza di consapevolezza; d) ai reati di interposizione/trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia (art. 512-bis e correlati, capi 22 e 23) per assenza della prova del dolo specifico e della finalità elusiva; e) all'insussistenza delle esigenze cautelari e a difetti motivazionali, nonché all'omessa valutazione degli argomenti difensivi depositati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il tribunale del riesame ha correttamente ravvisato la gravità indiziaria della partecipazione a struttura di tipo 'ndrangheta sulla base del coinvolgimento del De Lorenzo in plurimi episodi estorsivi e nelle intestazioni fittizie, nonché del rapporto stabile e fiduciario con Fulco Giuseppe. Per ciascun episodio estorsivo il giudice di merito ha indicato gli elementi a sostegno dell'ipotesi di un coinvolgimento attivo (intercettazioni, presenze, ripartizione proventi, imposizione su attività economiche). Sulla questione dell'interposizione e dell'art. 512-bis la Corte ha ricordato che la responsabilità a titolo di concorso può ricorrere anche quando non tutti i partecipanti siano animati dal dolo specifico, purché uno dei concorrenti persegua tale finalità ed altri ne siano consapevoli; il tribunale aveva ravvisato elementi che documentavano tale consapevolezza. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate, non essendovi elementi per superare la presunzione di pericolo di reiterazione connessa a partecipazione a cosche storiche (art. 275 c.3 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali e la pronuncia affidata alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione mafiosa è caratterizzata dallo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e dalla sua messa a disposizione dell'associazione per il perseguimento dei fini criminosi; tale stabile inserimento può essere desunto, a livello di gravità indiziaria, da plurimi elementi come ripetuti episodi estorsivi e penetrzione nell'economia legale.

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone nel reato si valuta guardando all'apporto fattuale e alla volontà di cooperare nel fatto; la Corte ha ritenuto che il coinvolgimento attivo può essere desunto anche da conversazioni, presenze e divisione dei proventi.

  • art. 512-bis cod. pen.

    In tema di trasferimento fraudolento di valori e interposizione, la responsabilità può ricadere anche su chi non ha il dolo specifico, se almeno un concorrente agisce con tale fine e gli altri ne sono consapevoli; la finalità elusiva può essere desunta dal complesso delle condotte e dalle conversazioni intercettate.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 275 comma 3 cod.proc.pen.

    Presunzione di pericolo di reiterazione quando è ritenuta la partecipazione a mafie storiche; per superarla è necessario dimostrare l'assenza di legami stabili con l'associazione e l'inesistenza del pericolo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regole di impugnazione in Cassazione: la Corte verifica la fondatezza dei motivi di diritto dedotti (in particolare lett. b), c) ed e) ai fini degli aspetti di motivazione, violazione di legge e omessa valutazione degli atti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali dopo la declaratoria di infondatezza del ricorso; applicata nel caso di rigetto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata rispetto alla esposizione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; qui il ricorso è stato riassunto ex art. 173.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021

    Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021

    Richiamata quale principio secondo cui la partecipazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento nella struttura; criterio applicato dalla Corte per confermare la valutazione del tribunale del riesame.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021

    Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021

    Richiamata in tema di responsabilità concorrente nell'art. 512-bis: anche chi non ha il dolo specifico può rispondere se è consapevole che un altro concorrente agisce con finalità elusiva.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000

    Principio secondo cui in sede di legittimità si controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito rispetto alla gravità indiziaria nelle misure cautelari.

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) è decisivo dimostrare uno stabile inserimento nell'organizzazione; ripetuti episodi estorsivi, controllo economico del territorio e rapporti fiduciari con i vertici sono elementi che, cumulati, possono soddisfare tale requisito a livello di gravità indiziaria.
  • Nel giudizio sulle misure cautelari il giudice valuta la gravità indiziaria nel suo complesso; conversazioni intercettate, presenza a incontri per la ripartizione dei proventi e gestione di rapporti economici possono giustificare inferenze di partecipazione attiva anche in assenza di minacce dirette pronunciate dal ricorrente.
  • La responsabilità per interposizione o intestazione fittizia (art. 512-bis) può ricadere anche su soggetti che non perseguono direttamente il dolo specifico, purché risultino consapevoli della finalità elusiva perseguita da altri concorrenti; la prova della consapevolezza può desumersi dal contesto fattuale e dalle conversazioni.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare per reati di tipo mafioso occorre provare la mancanza di legami stabili con l'associazione e l'assenza del pericolo di reiterazione (superamento della presunzione di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.), oltre a contestare tecnicamente la chiarezza/decifrabilità delle intercettazioni e a precisare il proprio apporto fattuale.
  • In sede di Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: la Suprema Corte verifica la logicità e la congruenza della motivazione del giudice di merito e l'esatto utilizzo dei principi di diritto, non riesaminando integralmente le prove ma valutando la correttezza della ricostruzione indiziaria.

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