Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00557/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

L'acquirente aveva convenuto in giudizio la venditrice chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 28 giugno 2011 e la condanna alla restituzione di euro 73.120,89, oppure in subordine l'annullamento del contratto ex art. 1428 c.c., assumendo di avere scoperto durante i lavori di ristrutturazione che una porzione dell'immobile di circa 1,30 metri insisteva sul fondo confinante. Deduceva inoltre che un precedente decreto tavolare del 15 settembre 2008 aveva già attestato la non concordanza tra stato di fatto e stato di diritto e l'impossibilità di riallineare la particella per mancanza di idoneo titolo. In cassazione ha censurato la sentenza d'appello per omesso esame di un documento decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con memoria ha poi chiesto di riqualificare le doglianze come violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1489 c.c., sostenendo anche che non vi sarebbe stata doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse precluso dalla doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza di appello confermava quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale; inoltre ha osservato che il decreto tavolare invocato non era stato affatto omesso, essendo stato considerato dai giudici di merito, i quali avevano però valorizzato la consulenza tecnica che escludeva una reale difformità del bene e ricostruiva il mancato allineamento come effetto dello spostamento del muro di divisione del cortile. La Corte ha anche respinto la richiesta di riqualificazione delle censure contenuta nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., perché introduceva doglianze nuove non consentite in quella sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1428 c.c.

    "annullamento della compravendita ai sensi dell’articolo 1428 c.c."

    La norma è richiamata come base della domanda subordinata di annullamento, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 1489 c.c.

    "violazione dell’articolo 1489 c.c."

    Invocato dal ricorrente come profilo di censura per pretesa difformità o gravami del bene, ma la Corte ne esclude l'esame perché la doglianza è nuova e comunque non risultano provati oneri o diritti reali/personali diminutivi del godimento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    "vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo ai fini della soluzione della controversia"

    Il motivo è ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    "ricorrendo ipotesi di ‘doppia conforme’"

    La Corte applica la preclusione alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo percorso logico-fattuale.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    "le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti... dal giorno 11 settembre 2012"

    È richiamato per delimitare temporalmente l'operatività della disciplina sulla doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "Con la memoria ex art. 380 bis c.p.c."

    La memoria non può introdurre nuove censure, ma soltanto illustrare i motivi già proposti nel ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    "violazione 115 c.p.c. per errore di percezione sullaricognizione del contenuto oggettivo della prova"

    La Corte reputa inammissibile la nuova qualificazione del motivo, perché proposta per la prima volta con la memoria e non ricondotta all'originario ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    "pari a quello previsto per il ricorso principale"

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La doppia conforme sussiste anche quando la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori o di rafforzamento, purché il nucleo decisorio e l'iter logico-fattuale sui fatti principali restino coincidenti con quelli del primo grado.
  • Il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto storico invocato sia stato in realtà esaminato dai giudici di merito, anche se non sia stato valutato nel senso auspicato dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può introdurre nuovi motivi o nuove censure, ma solo sviluppare quelli già contenuti nel ricorso originario.
  • La deduzione di vizi relativi alla prova o alla violazione di norme sostanziali non può essere effettuata per la prima volta in memoria, ove ciò comporti una mutazione dell'originario thema decidendum del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.