Sentenza del 30/01/2020 n. 1354 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 97/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso/Reclamo Mediazione - Deposito antecedente alla scadenza dei termini di cui all'art. 17 bis, II comma del D.lgs. n. 546/1992 - Improcedibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva riassegnato la categoria catastale da A/2 proposta nel DOCFA a D/2 e attribuito rendite molto superiori per due nuovi subalterni nati da divisione interna. Contestazioni sia di merito sulla classificazione (si trattava di affittacamere non di albergo, vincoli urbanistici e della Soprintendenza che impedirebbero l'attività alberghiera, errori materiali nelle planimetrie, uso effettivo dei locali) sia di carattere procedurale, con eccezione dell'Ufficio sulla presunta intempestività della costituzione in giudizio del ricorrente prima della scadenza del termine per la definizione della procedura di mediazione prevista dall'art. 17-bis d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Commissione ha escluso l'improcedibilità del ricorso per deposito antecedente alla scadenza del termine di mediazione, ritenendo che, in assenza di un formale provvedimento che definisca la mediazione e senza prova da parte dell'Ufficio di una concreta lesione del diritto di difesa derivante dall'anticipata costituzione, il giudice deve comunque trattare il merito. Sul merito la Commissione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta l'attribuzione della categoria D/2 e la determinazione delle rendite da parte dell'Ufficio, sulla base degli elementi oggettivi risultanti dal DOCFA, dai contratti di locazione prodotti e dal sopralluogo (presenza di gestione imprenditoriale unica, numero di posti letto, porta di collegamento ecc.). Ha applicato i criteri di stima diretta e le metodologie previste dal DPR n. 1142/1949 e dalla circolare 6/2012 per le unità speciali D. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi euro 1.000,00 e ha escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che le doglianze circa il calcolo della rendita non fossero pretestuose.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
La presentazione dell'istanza di mediazione sospende il termine per l'azione; tuttavia se il ricorso è depositato prima della scadenza del termine di definizione della mediazione e, al momento della trattazione, la mediazione non risulta definita con formale provvedimento, non può automaticamente dichiararsi l'improcedibilità del ricorso salvo che l'Ufficio non dimostri una concreta lesione del proprio diritto di difesa derivante dall'anticipata costituzione.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Fornisce i criteri per la determinazione della rendita delle unità immobiliari speciali (categorie D), descrivendo il capitale fondiario, il valore venale e il metodo della stima diretta/indiretta; la Commissione applica questi principi per valutare la correttezza della determinazione della rendita.
R.D.L. 652/1939, art. 10 (conv. L. 1249/1939)
Origina la disciplina sulle categorie D come unità immobiliari destinate a speciali esigenze industriali o commerciali non utilizzabili senza radicali trasformazioni; usata per giustificare l'inquadramento in categoria speciale.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'applicazione del metodo di stima diretto nella valutazione della rendita; la Commissione ne prende atto come criterio di calcolo adottato dall'Amministrazione.
Circolare Direzione Centrale Catasto e Cartografia n. 6/2012
Indica l'impostazione metodologica coerente per il classamento delle unità speciali D e particolari E, elencando gli approcci estimativi (procedimento diretto, approccio reddituale, indiretto, di mercato, di costo) e i criteri di analisi delle componenti strutturali e di obsolescenza; la Commissione la utilizza per valutare la correttezza dell'approccio seguito dall'Ufficio.
Cassazione civile, Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809/2018
Giurisprudenza richiamata sul generale principio della motivazione negli atti di classamento derivanti da procedura DOCFA: se l'Ufficio non disattende i dati oggettivi forniti dal contribuente, la motivazione può consistere nella mera indicazione dei dati e della classe attribuita; se invece vi è disattesa di elementi di fatto, è richiesta motivazione più approfondita.
Codice di procedura civile
Art. 96: la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata richiede prova di mala fede o colpa grave; la Commissione ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non fossero pretestuose e quindi ha escluso la condanna ai sensi di art. 96. Art. 88 richiama i doveri di lealtà e probità il cui abuso giustificherebbe la sanzione.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso tributario depositato prima della scadenza del termine di mediazione non determina automaticamente l'improcedibilità se, al momento della trattazione, la mediazione non è stata formalmente definita; l'Amministrazione deve dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa derivante dall'anticipata costituzione per ottenere l'improcedibilità.
- Nelle controversie sul classamento a seguito di DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi fattuali forniti dal contribuente, la motivazione dell'avviso può limitarsi all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se l'Ufficio modifica o disconosce elementi di fatto occorre una motivazione più specifica che evidenzi le differenze riscontrate.
- La qualificazione catastale si basa sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione funzionale potenziale dell'immobile (prospettiva reale), non sul concreto uso corrente; vincoli urbanistici o prescrizioni amministrative non sono, di per sé, decisivi ai fini del classamento salvo che determinino incongruenze con la destinazione funzionale.
- Per le categorie D la rendita può essere determinata con la stima diretta o mediante gli approcci indicati dal DPR 1142/1949 e dalla circolare 6/2012; la metodologia dell'Ufficio è presunta corretta salvo che il contribuente evidenzi dati oggettivi o calcoli specifici contrari.
- La mera impugnazione della determinazione della rendita non è di per sé pretestuosa; la condanna per responsabilità processuale aggravata richiede prova di mala fede o grave negligenza, non basta la mera infondatezza della domanda.
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