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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10807/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione ad uso commerciale di un locale sito in Vico Equense, composto da piano terra e seminterrato. La società conduttrice aveva agito chiedendo l'annullamento per dolo del contratto e la risoluzione per grave inadempimento del locatore, sostenendo che una parte del bene fosse abusiva e che ciò avesse impedito o reso illegittimi i lavori di completamento e l'avvio dell'attività commerciale, con conseguente inutilizzabilità del locale e sospensione del canone. Il locatore, a sua volta, aveva ottenuto decreti ingiuntivi per canoni e aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice. In appello la società ha censurato: il riparto dell'onere della prova sull'abusività del bene e sul rilascio delle autorizzazioni amministrative; la qualificazione della fattispecie come inadempimento del locatore ex art. 1575 c.c.; l'omessa pronuncia/erronea valutazione sulla questione del locale seminterrato e della CTU; la presunta contraddittorietà della motivazione; l'omessa valutazione di documenti e di una pretesa confessione stragiudiziale; l'omessa pronuncia sulla revoca delle prove; e l'omessa pronuncia sulla domanda di annullamento per dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi perché, in larga parte, non si confrontavano con l'intera ratio decidendi della sentenza d'appello, oppure tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che, nelle locazioni non abitative, grava sul conduttore l'onere di verificare l'idoneità del bene all'uso programmato e al rilascio delle autorizzazioni necessarie, salvo specifica pattuizione contraria; inoltre, il carattere abusivo del bene non integra di per sé un inadempimento del locatore se non incide concretamente sul godimento del conduttore. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e la ricorrente è stata condannata al pagamento del residuo, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: la ricorrente sosteneva che spettasse al locatore dimostrare la legittimità urbanistica e l'utilizzabilità del bene; la Corte ha però ritenuto inammissibili le censure, ribadendo l'orientamento secondo cui, nella locazione non abitativa, grava sul conduttore la verifica dell'idoneità del bene all'uso convenuto e delle autorizzazioni necessarie, salvo specifica pattuizione.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato insieme alla disciplina dell'inadempimento per sostenere la responsabilità del locatore; la Corte non accoglie la censura perché la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito non viene validamente attaccata.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di inadempimento opposta dalla conduttrice; la Corte osserva che il motivo non confronta l'intera ratio decidendi e mira sostanzialmente a una rivalutazione del fatto.

  • art. 1575 c.c.

    Evocato quale norma sugli obblighi del locatore; la Corte rileva che il motivo non spiega in modo specifico quale affermazione in diritto della sentenza sarebbe in contrasto con la norma, né dimostra un concreto inadempimento del locatore.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla risoluzione contrattuale; la Corte non accoglie le censure perché costruite come critica al merito più che come individuazione di un errore di diritto.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1453 c.c. nella prospettazione della gravità dell'inadempimento; la Corte non ravvisa un vizio utile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente deduceva l'omessa valutazione delle prove documentali e l'utilizzo di valutazioni non consentite; la Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o dichiara di non dover osservare la regola, non quando valuti le prove attribuendo maggior forza ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla valutazione delle prove; la Corte precisa che il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia su motivi di appello e domande; la Corte chiarisce che il vizio riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, e nel caso concreto esclude la sussistenza del vizio o la sua decisività.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente o contraddittoria; la Corte applica il criterio del "minimo costituzionale" e nega la sussistenza di un'anomalia motivazionale rilevante.

  • art. 2730 c.c.

    Evocato insieme all'art. 2735 c.c. per la pretesa efficacia confessor ia di una dichiarazione resa in altro giudizio; la Corte nega che la censura sia proponibile nei termini prospettati, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile se sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in relazione alla confessione stragiudiziale; la Corte afferma che la dichiarazione invocata non è stata ritenuta confessione decisiva e che l'apprezzamento del giudice di merito non è censurabile nei limiti dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: i motivi devono specificare la violazione di legge o il vizio processuale, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla CTU, ritenuto non decisivo rispetto all'esito della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato solo per la modalità di trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nelle locazioni di immobili ad uso non abitativo, il conduttore ha l'onere di verificare che il bene sia tecnicamente e giuridicamente idoneo all'attività programmata, compreso il profilo delle autorizzazioni amministrative, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito una specifica garanzia del locatore.
  • La mera abusività urbanistica di una parte del bene locato non integra automaticamente un inadempimento del locatore: occorre allegare e provare che tale caratteristica abbia inciso concretamente sul godimento del conduttore o abbia determinato un effettivo pregiudizio.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne un frammento motivazionale o a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di giudizio sui fatti non contestati; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda l'omissione dell'esame di una domanda, eccezione o motivo di appello, non anche l'insufficienza o erroneità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La confessione stragiudiziale e, più in generale, la valutazione del materiale probatorio non legale restano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente non anomala.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è confinato alle sole anomalie estreme, equivalenti a mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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