Cassazione Civile, Ordinanza n. 19316/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società calcistica: l’indebita deduzione di oneri pluriennali per ammortamento di rettifiche di valore relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; l’indebita imputazione a conto economico di costi per pasti e alloggi in violazione dell’art. 108 T.U.I.R.; l’indebita variazione in diminuzione del reddito per utilizzo del fondo svalutazione crediti e per altra posta non ritenuta deducibile ex art. 101, comma 5, T.U.I.R.; nonché la rettifica delle perdite. La CTP aveva accolto quasi integralmente il ricorso della contribuente, e la Corte tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione dell’art. 2909 c.c.; violazione dell’art. 6 d.l. n. 115/2005; violazione dell’art. 108 T.U.I.R.; violazione dell’art. 11-bis d.lgs. n. 446/1997; vizio motivazionale in relazione al medesimo art. 11-bis; nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 9, comma 7, l. n. 289/2002 e dell’art. 84 T.U.I.R. Nel corso del giudizio la società ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022 e le quietanze di pagamento; l’Avvocatura dello Stato ha dato atto della regolarità della definizione e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. La società resistente ha aderito alla richiesta, ribadendo l’avvenuto perfezionamento della definizione della lite pendente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022 e della concorde richiesta delle parti. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, in base alla previsione speciale della stessa legge di definizione, ed ha escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, sia perché il ricorso è stato proposto da un’amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato, sia perché il processo si è chiuso con estinzione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato come norma oggetto di uno dei motivi di ricorso; la decisione non entra nel merito della sua applicazione per effetto della definizione agevolata e dell’estinzione del giudizio.
art. 6 d.l. n. 115/2005
Dedotto con il secondo motivo di ricorso; non vi è esame di merito per sopravvenuta estinzione.
art. 108 T.U.I.R.
Norma richiamata nella contestazione originaria e nel terzo motivo di ricorso; non viene scrutinata nel merito.
art. 11-bis d.lgs. n. 446/1997
Norma evocata nei motivi quarto e quinto; la Corte non si pronuncia sulla questione sostanziale per cessazione della materia del contendere.
artt. 132 e 112 c.p.c.
Richiamati nel sesto motivo come norme processuali asseritamente violate; nessuna statuizione di merito per estinzione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel sesto motivo per censurare la motivazione della sentenza d’appello; non esaminato nel merito.
art. 9, comma 7, l. n. 289/2002
Richiamato nel settimo motivo unitamente all’art. 2909 c.c. e all’art. 84 T.U.I.R.; non oggetto di decisione di merito.
art. 84 T.U.I.R.
Richiamato nel settimo motivo; la Corte non affronta la questione sostanziale per l’intervenuta definizione della lite.
art. 1 l. n. 197/2022
Costituisce il fondamento della definizione agevolata della lite pendente che determina l’estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
Prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate nel caso di definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso concreto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla società resistente.
Massime di principio
- Quando la lite è stata validamente definita mediante definizione agevolata prevista dalla legge e vi è concorde richiesta delle parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di definizione agevolata della controversia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata impedisce, nel caso esaminato, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, specie quando il ricorso proviene da un’amministrazione dello Stato rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
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