Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5147 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Sentenze ed altri atti giudiziari - Esenzione - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 non è circoscritta alle sole sentenze del giudice di pace, ma si applica a tutti i provvedimenti emessi in procedimenti il cui valore non supera euro 1.033,00, a prescindere dal grado del giudizio e dall'ufficio giudiziario competente. Conseguentemente la richiesta di esenzione del ricorrente è stata ritenuta fondata e l'imposta non è stata dovuta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991: se l'esenzione fosse limitata esclusivamente alle sentenze emesse dal giudice di pace oppure se si estendesse a tutti i provvedimenti emessi in procedimenti il cui valore non eccede la soglia di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Norme richiamate

  • legge 374/1991

    L'art. 46 concede l'esenzione dall'imposta di registro per i provvedimenti relativi a procedimenti di valore non superiore a euro 1.033,00; l'interpretazione accolta estende l'ambito applicativo a tutti i provvedimenti emessi in tali procedimenti, senza limitazione al giudice di pace.

  • Cass. 31278/2018

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione estensiva dell'esenzione, confermando che il requisito rilevante è il valore del procedimento e non l'ufficio giudiziario.

  • Cass. 16978/2014

    Ulteriore precedente che interpreta l'ambito soggettivo/oggettivo dell'esenzione in senso non limitativo rispetto al giudice che pronuncia.

Massime di principio

  • L'esenzione dell'art. 46 L. 374/1991 si applica a tutti i provvedimenti posti in procedimenti il cui valore non supera 1.033,00 euro, indipendentemente dal giudice o dall'ufficio adito.
  • Il criterio decisivo per l'esenzione è il valore del procedimento; se il valore è pari o inferiore alla soglia prevista, l'imposta non è dovuta anche se il provvedimento è emesso in sede di appello o da un giudice diverso dal giudice di pace.
  • Gli uffici fiscali devono verificare il valore del procedimento prima di richiedere o applicare l'imposta: l'onere della tassazione non può fondarsi sulla sola qualificazione dell'organo giudiziario.
  • In caso di contenzioso fiscale relativo all'obbligo di registrazione, il contribuente può legittimamente opporre la norma e ottenere l'esenzione quando ricorra il requisito del valore.
  • Se il valore supera la soglia di euro 1.033,00 l'esenzione non si applica; pertanto è essenziale una corretta determinazione del valore del procedimento per stabilire l'eventuale obbligo impositivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.