Sentenza del 16/11/2022 n. 5147 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Sentenze ed altri atti giudiziari - Esenzione - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 non è circoscritta alle sole sentenze del giudice di pace, ma si applica a tutti i provvedimenti emessi in procedimenti il cui valore non supera euro 1.033,00, a prescindere dal grado del giudizio e dall'ufficio giudiziario competente. Conseguentemente la richiesta di esenzione del ricorrente è stata ritenuta fondata e l'imposta non è stata dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991: se l'esenzione fosse limitata esclusivamente alle sentenze emesse dal giudice di pace oppure se si estendesse a tutti i provvedimenti emessi in procedimenti il cui valore non eccede la soglia di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
Norme richiamate
legge 374/1991
L'art. 46 concede l'esenzione dall'imposta di registro per i provvedimenti relativi a procedimenti di valore non superiore a euro 1.033,00; l'interpretazione accolta estende l'ambito applicativo a tutti i provvedimenti emessi in tali procedimenti, senza limitazione al giudice di pace.
Cass. 31278/2018
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione estensiva dell'esenzione, confermando che il requisito rilevante è il valore del procedimento e non l'ufficio giudiziario.
Cass. 16978/2014
Ulteriore precedente che interpreta l'ambito soggettivo/oggettivo dell'esenzione in senso non limitativo rispetto al giudice che pronuncia.
Massime di principio
- L'esenzione dell'art. 46 L. 374/1991 si applica a tutti i provvedimenti posti in procedimenti il cui valore non supera 1.033,00 euro, indipendentemente dal giudice o dall'ufficio adito.
- Il criterio decisivo per l'esenzione è il valore del procedimento; se il valore è pari o inferiore alla soglia prevista, l'imposta non è dovuta anche se il provvedimento è emesso in sede di appello o da un giudice diverso dal giudice di pace.
- Gli uffici fiscali devono verificare il valore del procedimento prima di richiedere o applicare l'imposta: l'onere della tassazione non può fondarsi sulla sola qualificazione dell'organo giudiziario.
- In caso di contenzioso fiscale relativo all'obbligo di registrazione, il contribuente può legittimamente opporre la norma e ottenere l'esenzione quando ricorra il requisito del valore.
- Se il valore supera la soglia di euro 1.033,00 l'esenzione non si applica; pertanto è essenziale una corretta determinazione del valore del procedimento per stabilire l'eventuale obbligo impositivo.
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