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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38058/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sostenendo che dovesse essere contenuta in misura più prossima al minimo edittale. Dal testo non emerge il reato di merito contestato, ma solo che la decisione riguarda anche una pena accessoria di sospensione della patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale della motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto idonee a sostenerli. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., è stato ritenuto congruamente motivato il giudizio di non particolare tenuità del fatto, valorizzando l'offesa al bene tutelato; quanto alla sospensione della patente, la Corte d'appello aveva già ridotto la sanzione accessoria con adeguata motivazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché, pur non ricorrendo l'abitualità, il fatto nel suo complesso e l'offesa al bene protetto non sono stati ritenuti tenui.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica e puntuale della motivazione impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito motiva in modo congruo che, pur in assenza di abitualità, l'offesa complessiva al bene protetto non è tenue.
  • La doglianza sulla misura della sanzione accessoria è inammissibile o infondata se la corte di merito ha già ridotto la sanzione e ha dato conto in modo adeguato delle ragioni della determinazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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