Cassazione Penale, Ordinanza n. 22380/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza con rifiuto o guida oltre la soglia sanzionata dall'art. 186, comma 7, cod. strada. La difesa ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza in appello; 2) nullità per violazione degli artt. 192, 546 lett. e) e 603 c.p.p.; 3) mancanza di motivazione; 4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; 5) erronea applicazione della legge penale. Il ricorso contestava dunque sia un vizio processuale relativo alla regolare instaurazione del giudizio d'appello sia vizi motivazionali e di legalità della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla notificazione, osservando che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie il decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello. Ha inoltre considerato generiche e prive di specificità le censure sulla responsabilità penale e sulla motivazione, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo congruo, adeguato e immune da vizi logici. Quanto al mancato rinnovo istruttorio in appello, la Corte ha richiamato il principio per cui la rinnovazione del dibattimento ha carattere eccezionale e va disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; nel caso concreto ha ritenuto che la scelta di non rinnovare fosse legittima e non censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
viene indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non chiarisce oltre la specifica condotta concretamente contestata.
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro di valutazione della prova; la Corte reputa generiche le censure sul punto e conferma la tenuta logica della motivazione di merito.
art. 546 lett. e) c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al contenuto della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio motivazionale.
art. 603 c.p.p.
richiamato in tema di rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ribadisce che la rinnovazione ha carattere eccezionale e va disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la scelta di non rinnovare, se sorretta da una motivazione che evidenzi l'esistenza di elementi sufficienti per la decisione, non è di regola sindacabile in cassazione.
- Le censure che investono l'affermazione di responsabilità penale devono essere specifiche e puntuali; doglianze generiche o assertive non sono idonee a scalfire una motivazione di merito congrua e logicamente coerente.
- Non integra vizio di nullità la deduzione di omessa notifica dell'avviso di udienza quando risulti che l'imputato ha ricevuto personalmente il decreto di citazione per il giudizio di appello.
- In sede di legittimità, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; una motivazione basata su corrette massime di अनुभवienza e coerente con la decisione di primo grado resiste al controllo di cassazione.
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