Cassazione Civile, Ordinanza n. 19155/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, riformando il primo grado, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione e ritenuto rituale la notificazione degli atti prodromici al pignoramento dei crediti, escludendo sia l’illegittimità del pignoramento con riguardo ai crediti tributari sia la perdita di efficacia del pignoramento dopo una dichiarazione negativa. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 4 r.d. n. 1611/1933 e dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità/nullità dell’appello perché la riscossione si era costituita con avvocato del libero foro senza dimostrare i presupposti eccezionali e senza delibera autorizzativa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., lamentando motivazione assente o solo apparente della sentenza d’appello, in particolare sulla pretesa acquiescenza dell’agente della riscossione dopo l’annullamento in autotutela di cartelle e intimazione, nonché sulla prova della notifica degli atti presupposti. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle norme sul contraddittorio nel processo tributario per la decisione in pubblica udienza senza richiesta delle parti e senza prova della comunicazione della data all’appellante.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nei giudizi tributari senza necessità di apposita delibera, alla luce della disciplina speciale e della sua interpretazione autentica. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente e dunque nulla, perché non esponeva in modo intelligibile le ragioni della decisione sulla ritualità delle notifiche, sull’asserita acquiescenza e sulla dedotta illegittimità del pignoramento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La delibera motivata prevista dal quarto comma opera solo quando la controversia rientri tra quelle riservate all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l’ente intenda comunque non avvalersene; non è richiesta nei casi in cui l’Agenzia si avvalga di avvocati del libero foro per controversie non riservate o nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’ente sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata; il richiamo non esclude le regole speciali sulla difesa tecnica introdotte per l’agente della riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La motivata delibera è necessaria solo nei casi in cui la difesa sia riservata all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l’Agenzia non intenda avvalersene.
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
Autorizza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e, altresì, di avvocati del libero foro secondo criteri generali; per le commissioni tributarie continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
art. 4-novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58
La norma di interpretazione autentica chiarisce che l’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, e non si applica ai casi di indisponibilità dell’Avvocatura stessa.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere intelligibile la ratio decidendi; l’assenza o apparenza della motivazione determina nullità.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e comporta nullità della decisione.
artt. 31, 32, 33 e 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente per dedurre la violazione delle regole sul contraddittorio e sulla trattazione in pubblica udienza, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari concernenti l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro è valida quando la controversia rientri tra quelle per cui la difesa non è riservata in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato o quando l’Avvocatura non sia disponibile; in tali casi non occorre una specifica delibera motivata ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
- La delibera motivata richiesta dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera solo nel perimetro dei giudizi convenzionalmente riservati all’Avvocatura dello Stato e quando l’ente intenda discostarsene; non costituisce condizione generale per l’uso di un difensore del libero foro.
- Ricorre nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o non sviluppa un percorso logico-giuridico che consenta di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la logicità.
- Nel processo tributario la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale: anche una motivazione graficamente esistente è nulla se, in concreto, non consente di individuare la ratio decidendi o presenta un ragionamento incomprensibile o meramente apparente.
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