Cassazione Penale, Sentenza n. 29732/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod.pen.), sostenendo che: 1) la condotta consisteva nel mero superamento dei limiti di emissione sonora e doveva essere inquadrata come illecito amministrativo ex art. 10, comma 2, L. n.447/1995 (o al più come comma 2 dell'art. 659), non come reato ex art. 659 comma 1; 2) mancava prova della molestia a "una pluralità indeterminata di persone" (erano solo due denunzianti) e non si è valutato il contesto ambientale e il rumore di fondo; 3) omissione di esame del vizio di dolo/colpa in appello (elemento soggettivo non desumibile per implicito, dato che l'attività era autorizzata); 4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena (prossima al massimo edittale), sulla mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. e sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; 5) carenza di motivazione sulla quantificazione del risarcimento alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Motivo: la Corte territoriale, pur richiamando correttamente il principio che distingue l'ambito di applicazione tra illecito amministrativo (L. 447/1995 art.10) e le fattispecie penali dell'art. 659 cod.pen., non ha adeguatamente motivato perché la condotta dovesse essere considerata "eccedente le normali modalità di esercizio" e idonea a turbare la pubblica quiete (quindi penalmente rilevante) oltre il mero superamento dei limiti di emissione. Sottolineato inoltre che la parte civile non ha diritto alle spese in questa sede essendo il giudizio concluso con annullamento con rinvio, potendo però chiedere rifusione spese nel nuovo giudizio in base alla soccombenza.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Distinzione tra: comma 1 (disturbo della pubblica quiete) per condotte che eccedono le normali modalità d'esercizio e risultano idonee a turbare la pubblica quiete; comma 2 per violazione di prescrizioni che regolano l'esercizio dell'attività; la sola violazione dei limiti di emissione può rientrare invece nell'illecito amministrativo.
L. n. 447/1995
Se l'unico fatto è il superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge, si configura l'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma 2; non automaticamente la rilevanza penale salvo elementi aggiuntivi che dimostrino eccedenza delle normali modalità di esercizio.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla continuazione e sui benefici di pena (richiamata dal ricorrente per ottenere riduzione/benefici): la Corte territoriale deve motivare puntualmente l'esclusione o l'applicazione di benefici e la congruità della pena.
art. 133 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena: la motivazione deve giustificare l'entità della pena scelta rispetto al fatto e alle circostanze.
L. n. 689/1981
Richiamate in relazione alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e al regime delle sanzioni sostitutive, la loro applicabilità deve essere valutata congruamente dal giudice e motivata.
Massime di principio
- Quando il fatto consiste nel mero superamento dei limiti di emissione sonora previsti da L. 447/1995, la fattispecie applicabile è normalmente l'illecito amministrativo (art. 10, comma 2) e non automaticamente il reato previsto dall'art. 659 cod.pen.; per qualificare penalmente la condotta occorrono elementi concreti che dimostrino un esercizio "eccedente" le normali modalità e idoneo a turbare la pubblica quiete.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente perché la condotta dell'imputato eccede le modalità ordinarie dell'attività rumorosa autorizzata: non è sufficiente affermare il superamento dei limiti senza spiegare in che modo ciò integri la rilevanza penale.
- Per la configurabilità dell'art. 659 comma 1 è rilevante la prova della turbativa della pubblica quiete, che presuppone normalmente una afflizione che vada oltre le singole denunce isolate; il giudice deve valutare il numero/qualità dei soggetti molestati e il contesto ambientale (rumore di fondo, presenza di altre sorgenti rumorose).
- Se l'attività è autorizzata, l'elemento soggettivo (colpa/dolo) non può essere dato per scontato: il giudice deve esaminare il comportamento dell'esercente e le misure adottate per rispettare limiti e prescrizioni.
- La determinazione della pena e la valutazione di benefici o sostituzioni (es. pena pecuniaria o sospensione condizionale) richiedono motivazione adeguata e non di mero stile; eventuali possibilità di rifusione delle spese da parte della parte civile devono essere decise nel giudizio di merito successivo in base alla soccombenza.
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