Cassazione Penale, Sentenza n. 24469/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha riconosciuto colpevole di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: 1) contesta la qualificazione come rapina impropria sostenendo che tra la sottrazione dell'autovettura e l'intervento delle forze dell'ordine sia intercorso un iato temporale (circa mezz'ora) che consentirebbe di qualificare il fatto come furto e non come rapina impropria, mancando la violenza contestuale e la volontà di assicurarsi l'impunità; 2) sostiene che il reato di resistenza a pubblico ufficiale fosse assorbito nella rapina, rendendo illegittimo il cumulo/continuazione di pene; 3) censura la motivazione circa l'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: 1) ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai fini della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi in momento e luogo diversi dalla sottrazione e non è necessaria la contemporaneità letterale, bensì la sussistenza di un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione diretta a garantire l'impunità o impedire il recupero della cosa; nel caso concreto l'accertamento di fatto della Corte territoriale ha ritenuto che l'intera azione si fosse svolta senza soluzione di continuità, con l'arresto dell'imputato ancora all'interno dell'autovettura e l'uso di violenza contro l'agente, giustificando la qualificazione come rapina impropria; 2) ha ritenuto legittimo il riconoscimento della concorrenza del reato di resistenza quando la violenza è strumentale a conseguire l'impunità e la qualità della vittima è nota; pertanto la resistenza non è assorbita; 3) ha confermato la valutazione motivata sul diniego (o riduzione non massima) delle attenuanti generiche richiamando il potere del giudice di merito di privilegiare uno dei fattori dell'art.133 cod. pen. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, cod. pen.
La Corte interpreta il requisito di 'immediatezza' della violenza/ minaccia in senso non rigorosamente letterale: è sufficiente la nozione di flagranza o quasi-flagranza e un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione diretta a garantire l'impunità o impedire il recupero della cosa, per configurare la rapina impropria
art. 133 cod. pen.
Ai fini delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito valorizzi uno degli elementi indicati dall'art.133 (es. personalità dell'imputato, entità del reato, modalità esecutive) per determinare l'entità della diminuzione di pena; la Corte di merito ha discrezionalità motivata
art. 337 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in sede di censura sulla continuazione/assorbimento del reato di resistenza (contestazione sollevata), ma la Corte ha ritenuto che la resistenza non fosse assorbita quando la violenza è strumentale all'impunità e il destinatario è noto
Massime di principio
- La rapina impropria può essere configurata anche se la violenza o la minaccia non seguono immediatamente la sottrazione: conta l'unitarietà dell'azione e la quasi-flagranza più che la contemporaneità formale
- Un intervallo temporale (anche dell'ordine di mezz'ora) non esclude automaticamente la rapina impropria se dalle risultanze di fatto emerge continuità dell'azione e intento di assicurarsi l'impunità (es. arresto trovato ancora in possesso del bene e uso di violenza per sottrarsi)
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessariamente assorbito nella rapina impropria quando la violenza è strumentale a conseguire l'impunità e la qualità della vittima (pubblico ufficiale) è nota all'agente
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: è sufficiente che venga considerato e motivato anche un solo elemento rilevante ai sensi dell'art.133
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito relativi alla dinamica e alla continuità dell'azione sono di regola non rivedibili in sede di legittimità; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende
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