Cassazione Penale, Sentenza n. 16669/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione relativa alla mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa contestava che la misura cautelare si fondasse su sole cinque conversazioni intercettate nell'arco di un mese e sosteneva che il rapporto coniugale e l'utilizzo dell'abitazione familiare come base operativa del marito dovessero ricondurre la condotta della Uccella a mera connivenza non punibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione analitica e logica degli elementi indiziari, motivando adeguatamente la misura cautelare. Sono state richiamate specifiche emergenze investigative (accompagnamenti per acquisti di droga, ausilio nella preparazione delle dosi, disponibilità a vendere in assenza del marito, offerta di disfarsi della droga in caso di controllo, tenuta della contabilità delle vendite) tali da escludere la sussistenza di una mera connivenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Contestato il delitto di traffico di sostanze stupefacenti in relazione alla gestione della piazza di spaccio; la Corte ha ritenuto che le condotte emerse nelle intercettazioni e nelle indagini integrassero gravi indizi attinenti a tale fattispecie.
Codice penale, art. 416-bis
416 bis.1 cod. pen. (capo 15)
L'attività della ricorrente è stata valutata anche alla luce dell'aggravante di aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo camorristico (clan De Micco De Martino); la cooperazione concreta alle attività di spaccio è stata ritenuta funzionale all'agevolazione dell'associazione.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Applicata la norma relativa all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La mera convivenza o il rapporto di coniugio non escludono automaticamente la rilevanza penale: occorre valutare le condotte concrete (es. acquisti, confezionamento, cessioni, contabilità) per distinguere connivenza non punibile da partecipazione attiva.
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro complesso e in relazione ad altri elementi istruttori; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione fattuale se la motivazione è logica e coerente.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali è consentito sindacare soltanto la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non proporre una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare occorre contestare punti di motivazione illogici o violazioni di diritto; contestazioni generiche o alternative letture dei fatti sono inammissibili.
- Una pluralità di elementi indiziari autonoma e convergente (es. assistenza materiale, disponibilità a vendere, tenuta della contabilità) rafforza la gravità indiziaria e può giustificare la custodia cautelare anche se raccolti in un arco temporale circoscritto.
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