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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Soprintendenza che ha respinto un esposto relativo alla legittimità delle autorizzazioni culturali ed edilizie e ai mutamenti di destinazione d’uso riguardanti un immobile vincolato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, promissario acquirente di alcune porzioni dell’immobile denominato Palazzo Soragna-Tarasconi, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza aveva ritenuto insussistenti irregolarità o illegittimità nell’iter autorizzativo relativo agli interventi di restauro scientifico eseguiti dalla proprietaria. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione di numerose disposizioni del d.lgs. 42/2004, del d.P.R. 380/2001, della normativa edilizia regionale e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, motivazione carente o apparente, violazione del giusto procedimento e sviamento, oltre alla violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha contestato l’assenza, nella pratica relativa all’autorizzazione del 2017, di elaborati idonei a rappresentare lo stato legittimo e il progetto, nonché l’esecuzione di opere e mutamenti di destinazione d’uso che sarebbero stati privi di autorizzazione o di preventiva comunicazione alla Soprintendenza. Ha chiesto anche l’accertamento della fondatezza dell’esposto e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di adottare provvedimenti di annullamento o revoca delle autorizzazioni, sanzionatori o di regolarizzazione. La resistente e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, la natura non lesiva della nota e la tardività dell’impugnazione dei titoli formatisi nel tempo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità delle autorizzazioni e ai mutamenti di destinazione d’uso. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse titolare soltanto di un contratto preliminare di compravendita, senza deduzione di effetti anticipati e senza essere proprietario del bene. Il rapporto obbligatorio privatistico con la proprietaria non gli attribuisce, nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo di tutela e conformazione del bene, una posizione di interesse legittimo direttamente azionabile. La posizione del promissario acquirente può ricevere, al più, un riconoscimento mediato quale interventore adesivo dipendente in un giudizio promosso dal titolare di una posizione giuridica autonoma. Il ricorrente, inoltre, non perseguiva l’eliminazione di provvedimenti lesivi di una sua posizione pubblicistica, ma mirava a far accertare l’irregolarità dei titoli e degli interventi per utilizzare tale risultato nel parallelo giudizio civile relativo all’inadempimento della promessa di vendita. Tale utilità è stata ritenuta indiretta, mediata e priva dei requisiti di concretezza e attualità, sicché il giudizio amministrativo non può essere utilizzato come strumento ancillare di una controversia privatistica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 18, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 160 e 164 d.lgs. 42/2004

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità delle autorizzazioni e ai poteri di tutela e sanzionatori sui beni culturali; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 9-bis e 34-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamati dal ricorrente in relazione allo stato legittimo dell’immobile e alle tolleranze edilizie; le relative questioni di merito sono rimaste assorbite.

  • art. 10-bis l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità edilizia dell’immobile; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione della nota della Soprintendenza; la censura non è stata esaminata per il difetto di legittimazione e interesse.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente per sostenere la possibilità di sollecitare i controlli amministrativi anche dopo la formazione della SCIA; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai limiti temporali dell’autotutela; il TAR non ha deciso l’eccezione di tardività né la questione sostanziale sull’autotutela, ritenendo assorbente il difetto delle condizioni dell’azione.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato per descrivere il parallelo giudizio civile volto a ottenere il trasferimento coattivo della proprietà e conseguenze contrattuali; il suo utilizzo ha confermato il carattere privatistico e mediato dell’utilità perseguita nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il promissario acquirente, in assenza di effetti anticipati del preliminare e di effettiva disponibilità materiale del bene, non è titolare di una posizione di interesse legittimo direttamente incisa dagli atti amministrativi di conformazione, autorizzazione o tutela relativi all’immobile promesso in vendita.
  • Il rapporto obbligatorio privatistico tra promittente venditore e promissario acquirente non costituisce fonte di legittimazione autonoma all’impugnazione di provvedimenti amministrativi riguardanti il bene, poiché la posizione pubblicistica resta riferibile al proprietario quale interlocutore diretto dell’amministrazione.
  • Il promissario acquirente può, al più, intervenire ad adiuvandum o ad opponendum in un giudizio amministrativo promosso dal titolare di una posizione giuridica autonoma, ma non può instaurare autonomamente il giudizio per contestare la legittimità dei titoli relativi al bene.
  • L’interesse del promissario acquirente a ottenere l’accertamento dell’illegittimità di titoli amministrativi allo scopo di rafforzare una domanda o una difesa in una controversia civile contrattuale è mediato e indiretto e non integra l’interesse concreto e attuale richiesto per agire nel processo amministrativo.
  • Il giudizio amministrativo non può essere utilizzato come strumento ancillare rispetto a una controversia di diritto privato, quando l’utilità perseguita dal ricorrente non consiste nella tutela immediata di una posizione soggettiva incisa dal potere amministrativo, ma nel conseguimento di un vantaggio riflesso in altro giudizio.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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