Cassazione Civile, Ordinanza n. 16865/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato chiese la condanna della cliente al pagamento di compensi, diritti e spese per attività giudiziale e stragiudiziale svolta, in particolare per una causa di danni relativa alla gestione di beni di famiglia e per la predisposizione di una bozza di transazione, oltre che per altra attività stragiudiziale collegata alla redazione di patti parasociali. Il Tribunale liquidò una somma inferiore a quella richiesta; la Corte d'appello ridusse ulteriormente i compensi, escludendo che vi fosse prova di un accordo sui massimi tariffari e degli aumenti, dichiarando tardivo l'appello incidentale dell'avvocato su tali punti e confermando la decorrenza degli interessi dalla messa in mora. In cassazione il professionista dedusse: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e dei criteri tariffari, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato il pregio e la complessità della prestazione, il valore della transazione e quello dell'attività sui patti parasociali; 2) violazione delle norme sulle spese di lite e sui criteri di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione. La cliente propose ricorso incidentale, censurando la decorrenza degli interessi moratori prima della liquidazione giudiziale del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo del ricorso principale, osservando che le doglianze tendevano a riproporre questioni già dichiarate tardive in appello incidentale e che, comunque, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non ricorrente nel caso. Ha reputato parimenti in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, chiarendo che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nei giudizi di pagamento di somme, il valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari si determina, in caso di accoglimento parziale, sulla somma attribuita e non su quella domandata. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto la censura sulla decorrenza degli interessi, affermando che, per i compensi professionali dell'avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, coincidente con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, e non dalla successiva liquidazione giudiziale, anche se inferiore a quanto richiesto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sul semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.
art. 371, comma 4 c.p.c.
la parte resistente al ricorso incidentale deve svolgere le difese con controricorso, non con la sola memoria.
art. 99 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo; la Corte osserva che le questioni erano state riproposte rispetto ad appello incidentale dichiarato tardivo.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 345 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione alla preclusione di questioni nuove o tardive in appello.
art. 346 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo.
art. 1367 c.c.
richiamato nel primo motivo come norma di ermeneutica contrattuale.
art. 4 d.m. 585/1994
richiamato quale criterio tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 5 d.m. 585/1994
richiamato quale criterio tariffario per la determinazione del compenso in relazione al pregio e alla complessità della prestazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
art. 1 d.m. 55/2014
richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione dei compensi e spese di lite.
art. 11 d.m. 55/2014
richiamato nel secondo motivo in tema di parametri per la liquidazione.
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla costituzione in mora e non dalla liquidazione giudiziale del credito.
art. 14 d.lgs. 150/2011
richiamato come procedimento sommario eventualmente seguito per la liquidazione dei compensi forensi, ma non idoneo a spostare la decorrenza della mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 2, tariffa professionale
richiamato per escludere l'aumento tariffario invocato dal professionista.
art. 6 d.m. 585/1994
il valore della causa, nei giudizi di pagamento di somme, si determina sulla somma attribuita alla parte vittoriosa in caso di accoglimento parziale, e su quella domandata in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e già discusso tra le parti.
- Le questioni dichiarate tardive o inammissibili dal giudice d'appello non possono essere recuperate in cassazione mediante la semplice riproposizione delle medesime doglianze, se non viene censurata la statuizione preclusiva.
- La determinazione del compenso professionale entro i limiti tariffari è rimessa al giudice di merito, che può collocarsi tra minimi e massimi dello scaglione in relazione alla natura, al valore e al pregio dell'attività svolta.
- Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, ai fini della liquidazione degli onorari la base di calcolo è, in caso di accoglimento parziale, la somma effettivamente attribuita e non quella originariamente domandata.
- La compensazione delle spese di lite, nei limiti consentiti dall'ordinamento, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata integralmente delle spese.
- Per i compensi professionali dell'avvocato, gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, e non dalla successiva liquidazione giudiziale del credito.
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