Sentenza del 30/05/2016 n. 3387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con adesione - Ripetuti inviti al contraddittorio - Mancata risposta del contribuente - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto valido. La mancata risposta del contribuente agli inviti al contraddittorio, dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, non ha invalidato l'atto; al contrario, ha comportato il mancato assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria rispetto agli elementi posti a fondamento della pretesa fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'accertamento emesso dopo che il contribuente, pur avendo presentato un'istanza di accertamento con adesione, non aveva risposto ai ripetuti inviti dell'Amministrazione finanziaria a partecipare al contraddittorio. Il contribuente non aveva quindi fornito elementi o documentazione idonei a dimostrare fatti contrari alla pretesa tributaria, non adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.
Norme richiamate
Accertamento con adesione e contraddittorio procedimentale
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non esonera il contribuente dal partecipare agli inviti dell'Amministrazione e dal fornire gli elementi utili a sostenere la propria posizione.
Principio dell'onere della prova in materia tributaria
Quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi idonei a fondare la pretesa, spetta al contribuente dimostrare i fatti contrari o comunque fornire elementi probatori di segno opposto.
Massime di principio
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio, nonostante inviti ripetuti e regolari, può consentire la validità dell'accertamento e indebolire significativamente le successive contestazioni.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non sostituisce il contraddittorio né comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento se il contribuente non collabora.
- Quando l'Amministrazione presenta elementi presuntivi o documentali a sostegno della pretesa, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, tempestiva e documentata.
- In situazioni analoghe è opportuno rispondere agli inviti, depositare la documentazione disponibile e contestare specificamente le circostanze poste a fondamento dell'accertamento.
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