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Legge

L.R. FVG 6/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 maggio 2016, n. 6 aggiorna la legge regionale 7/2005 su prevenzione e tutela contro molestie morali e psico-fisiche nel lavoro, ampliandone l’ambito ai fenomeni vessatori e discriminatori, riorganizzando Punti di Ascolto e gruppo tecnico, e fissando finanziamenti e norme transitorie per il 2016-2018.

Modifiche alla disciplina regionale contro molestie e mobbing sul lavoro

Modifiche alla disciplina regionale su molestie, mobbing e fenomeni vessatori nel lavoro

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2016 interviene sulla legge regionale n. 7/2005, ampliandone l’oggetto e ridefinendo strumenti, soggetti e finanziamenti per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e psico-fisiche, nonché di fenomeni vessatori e discriminatori nell’ambiente di lavoro.

Finalità e ambito di intervento

La Regione dichiara di voler favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro, accrescere la conoscenza del fenomeno del mobbing e ridurne l’incidenza, nonché promuovere iniziative di prevenzione e sostegno per lavoratrici e lavoratori che si ritengano colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo. Il perimetro comprende anche molestie sessuali e discriminazioni legate a genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.

Punti di Ascolto: natura, gestione e accreditamento

La Regione sostiene centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto. Essi possono essere attivati e gestiti tramite convenzioni tra enti locali, singoli o associati, e almeno uno tra i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale:

  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con finalità di benessere lavorativo e contrasto a fenomeni vessatori o discriminatori;
  • organizzazioni sindacali;
  • organizzazioni datoriali.

I Punti di Ascolto devono assicurare adeguata copertura territoriale e disporre di un’équipe multidisciplinare composta da:

  • avvocato giuslavorista;
  • psicologo esperto in psicologia del lavoro;
  • medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

I criteri di accreditamento sono demandati a regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente.

Attività dei Punti di Ascolto

Ai Punti di Ascolto accreditati è affidata un’azione di analisi delle situazioni di disagio lavorativo, incluse molestie e discriminazioni, con funzioni di sostegno, orientamento e prevenzione. In particolare:

  • analizzano le situazioni di disagio legate a molestie e discriminazioni;
  • offrono sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;
  • svolgono attività di prevenzione anche mediante diffusione di informazioni sulle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
  • trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro gli esiti e i dati rilevanti;
  • operano in raccordo con gli organi di garanzia attivi sul territorio regionale.

Gruppo di lavoro tecnico regionale

Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative previste dalla legge. Il Gruppo:

  • supporta tecnicamente la definizione di criteri di accreditamento e linee guida per i Punti di Ascolto;
  • esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti;
  • esamina le richieste di attivazione e l’attività svolta dai Punti di Ascolto anche ai fini del finanziamento regionale;
  • promuove studi, formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione.

La composizione include il direttore centrale competente in materia di lavoro, il direttore centrale competente in materia di sanità, la Consigliera regionale di parità, un rappresentante dell’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, e un medico, uno psicologo del lavoro e un avvocato giuslavorista designati nell’ambito delle terne/proposte degli ordini professionali. Possono partecipare alle sedute, su invito del Presidente, anche soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati.

Ai componenti esterni è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo fissato nel provvedimento di nomina, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa. Le sedute e le deliberazioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre componenti. Il mandato dura tre anni dalla nomina.

Monitoraggio, studio e promozione

L’attività di monitoraggio e studio è svolta con il contributo della struttura regionale competente e del Gruppo di lavoro tecnico. La disciplina rafforza la promozione di iniziative di informazione, diffusione dei dati e dei risultati, e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, prevenzione e contrasto del fenomeno.

Finanziamento dei Punti di Ascolto e spese regionali

Il finanziamento dell’attività dei Punti di Ascolto è disciplinato da regolamento regionale, che deve definire:

  • modalità di presentazione delle domande;
  • requisiti specifici dei soggetti gestori;
  • contenuti minimi delle convenzioni;
  • tipologia delle spese ammissibili;
  • numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili;
  • durata e intensità del finanziamento.

La legge autorizza inoltre specifiche spese di bilancio per il triennio 2016-2018, con importi destinati alle diverse finalità della legge modificata, principalmente per i Punti di Ascolto, il Gruppo di lavoro tecnico e le attività di promozione e informazione.

Disposizioni transitorie

Fino alla nomina del nuovo Gruppo di lavoro tecnico e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le sue funzioni sono svolte dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata e dalle relative articolazioni interne. Inoltre, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti attuativi, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni della legge regionale 7/2005 e il relativo regolamento di attuazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le norme di spesa e le misure transitorie richiamano espressamente gli anni 2016, 2017 e 2018, per cui la loro efficacia sostanziale è temporalmente limitata a quel quadro programmatorio.

Testo integrale

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