Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 9/2016

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2016 modifica l’art. 36 della l.r. 6/2006, disciplinando con regolamenti e deliberazioni regionali le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e i requisiti degli operatori. Prevede norme transitorie per l’assunzione e la riqualificazione di personale in possesso di specifici titoli o anzianità, con limite al 30 giugno 2019 per alcune prestazioni di assistenza di base alla persona.

Modifiche alla disciplina regionale sugli operatori dei servizi sociali

Modifiche alla disciplina degli operatori del sistema integrato dei servizi sociali

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 1 giugno 2016, n. 9 interviene sull’articolo 36 della legge regionale 6/2006 per ridefinire la disciplina degli operatori e delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nell’ambito del sistema integrato regionale. Introduce anche disposizioni transitorie e finanziarie connesse alla riqualificazione professionale e all’adeguamento dei profili operativi.

Disciplina delle attività e degli operatori

Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell’ambito del sistema integrato, insieme agli operatori preposti al loro svolgimento, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di professioni.

Per le attività svolte nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno, pubbliche e private, la disciplina è affidata ai regolamenti attuativi dell’articolo 31, comma 7.

Regime transitorio per il personale nei servizi

Nelle more dell’adozione dei regolamenti attuativi dell’articolo 31, comma 7, la legge consente, dal 23 giugno 2016, l’assunzione per lo svolgimento di attività educative specifiche di operatori in possesso:

  • del diploma di laurea di educatore professionale;
  • del diploma di laurea appartenente alla classe L-19 in scienze dell’educazione e della formazione.

Questa previsione non si applica quando le procedure di affidamento degli interventi e dei servizi del sistema integrato prevedano clausole sociali per il riassorbimento degli operatori disciplinati dai commi transitori successivi.

Riqualificazione e valorizzazione dell’esperienza lavorativa

In attesa della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, sono inclusi tra gli operatori abilitati a svolgere le funzioni previste per gli educatori anche coloro che:

  • sono in possesso di diploma di laurea, anche a indirizzo non educativo;
  • alla data del 31 dicembre 2015 avevano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e attività nel sistema integrato e nei servizi interessati.

Profilo di animatore sociale e accesso transitorio alle funzioni

Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione, nonché della predisposizione del piano di riqualificazione professionale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono ammessi a svolgere le funzioni di animatore sociale gli operatori che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato esperienza lavorativa almeno pari a:

  • quattro anni, se in possesso di diploma di scuola media superiore;
  • sei anni, se in possesso di diploma di scuola media inferiore.

L’esperienza deve essere stata maturata nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di riferimento.

Percorsi formativi e operatori privi del requisito di anzianità

Gli operatori privi del titolo richiesto e che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, non possiedono il requisito di anzianità di servizio previsto per le figure transitorie, devono accedere ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.

Operatori socio-sanitari e termine finale del regime transitorio

La legge prevede una specifica disciplina transitoria per gli operatori privi del titolo indicato dalla normativa regionale richiamata e per gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona. Tali soggetti partecipano ai percorsi, promossi dalla Regione, per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, differenziati in base all’esperienza lavorativa e al percorso formativo.

Fino al 30 giugno 2019 questi operatori possono concorrere al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni previste dai regolamenti regionali attuativi. Dal 1° luglio 2019, invece, le prestazioni di assistenza di base alla persona possono essere erogate solo da operatori in possesso:

  • della qualifica di operatore socio-sanitario;
  • oppure della qualifica di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.

Copertura finanziaria

Per finanziare le finalità connesse alla disciplina transitoria dell’animatore sociale è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l’anno 2017, a valere sulla Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2016-2018.

La copertura è assicurata mediante storno di pari importo per il 2017 dalla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del medesimo bilancio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.