L.R. FVG 4/2016
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Friuli Venezia Giulia riordina la disciplina del commercio e del turismo, riforma CAT e CATT FVG, introduce il CATT FVG come soggetto delegato per incentivi e formazione, modifica vendite su aree pubbliche, outlet, somministrazione e diffida amministrativa. Prevede inoltre numerosi contributi una tantum per turismo, infrastrutture e sviluppo economico, con scadenze concentrate nel 2016-2017 e diversi regimi transitori fino al 2019.
Riordino e semplificazione del settore terziario, commercio e turismo, con misure per sviluppo economico e pesca sportiva
Riordino del settore terziario e delle attività commerciali
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2016 interviene in modo ampio sulla normativa del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, del turismo e di alcuni ambiti connessi allo sviluppo economico. La disciplina risultante è fortemente orientata alla semplificazione amministrativa, alla liberalizzazione controllata di alcune attività e al riassetto dei soggetti regionali che gestiscono formazione e incentivi.
Giornate di apertura degli esercizi commerciali e località turistiche
Per il commercio al dettaglio in sede fissa, l’esercizio è libero quanto a giorni di apertura e chiusura, ma resta l’obbligo di chiusura in alcune festività: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. Questa disciplina decorre dall’1 ottobre 2016.
Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica gli esercenti possono determinare liberamente le giornate di chiusura, in deroga alla disciplina generale. La Giunta regionale può individuare ulteriori località turistiche, su domanda del Comune interessato e sulla base delle rilevazioni periodiche di PromoTurismo FVG.
Riordino dei centri di assistenza tecnica e della formazione nel commercio
La legge ridisegna il sistema dei centri di assistenza tecnica. I corsi professionali per l’abilitazione di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e quelli per agenti e rappresentanti di commercio sono affidati al CATT FVG, ai CAT e, per alcuni corsi, anche al sistema regionale della formazione professionale. Il CATT FVG e i CAT possono inoltre organizzare corsi facoltativi e devono tenere un libretto di registrazione degli aggiornamenti frequentati dagli operatori.
Le commissioni d’esame per i corsi di agenti e rappresentanti di commercio sono provinciali, durano cinque anni e includono rappresentanti regionali, ministeriali, del CATT FVG o CAT, dei docenti, delle parti sociali e della Camera di commercio competente. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza e il rimborso spese.
Il CATT FVG può essere istituito come società di capitali o consortile da organizzazioni di categoria regionali che rappresentino complessivamente almeno 5.000 imprese. Può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando nei relativi rapporti giuridici.
Funzioni delegate al CATT FVG e incentivi alle imprese
Il CATT FVG diventa il referente unico nei rapporti con la Regione per la concessione di diversi incentivi: aiuti alle PMI commerciali, turistiche e di servizio; aiuti a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi; incentivi alle agenzie di viaggio e turismo. Svolge anche l’attività formativa prevista dalla legge regionale sul commercio.
Per operare deve prevedere nello statuto un organo di controllo o un revisore con un componente designato dalla Giunta regionale, reinvestire il 90% degli utili nelle attività istituzionali e dotarsi di una struttura idonea sul territorio regionale. L’autorizzazione va richiesta entro il 30 settembre 2016; l’esercizio delle funzioni delegate decorre dall’1 gennaio 2017. Il procedimento autorizzatorio si conclude entro 60 giorni.
La Giunta regionale impartisce direttive entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, definendo tempi massimi di istruttoria, obbligo di protocollazione informatica e criteri di utilizzo delle risorse. È previsto un rimborso forfetario annuale per le funzioni delegate, finanziamenti per il primo impianto e la possibilità di anticipazioni. Si applicano regole di trasparenza analoghe a quelle previste per la pubblica amministrazione.
Contributi per micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio
La legge sostituisce l’articolo 100 della legge regionale n. 29/2005 e amplia le spese ammissibili. Gli incentivi possono riguardare:
- ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- arredi, attrezzature e strumentazioni, comprese quelle per pagamenti elettronici, e-commerce, videosorveglianza e sicurezza;
- adeguamenti antincendio, infortunistici, igienico-sanitari e ambientali;
- software, servizi e consulenze per innovazione, qualità, fattibilità, promozione e commercio elettronico;
- partecipazione a fiere e manifestazioni;
- formazione del personale addetto alla gestione di siti di commercio elettronico;
- automezzi e macchine per la movimentazione merci;
- contributi integrativi sui canoni di locazione;
- pianificazione finanziaria e accesso al credito delle microimprese;
- successione d’impresa tra imprenditore e soggetti legati da rapporti familiari o lavorativi qualificati.
Le intensità massime sono pari al 50% per le iniziative da a) a h), al 65% per le spese di cui alla lettera a) riferite a rivendite di generi di monopolio, e all’80% per le spese di cui alle lettere i) e j). Gli aiuti sono concessi in regime de minimis. Il regolamento attuativo può prevedere premialità per chi ha frequentato i corsi attestati nel libretto e individuare aree territoriali per i contributi sui canoni di locazione.
Gestione dei fondi, controlli e riparto territoriale
Le domande di contributo sono presentate al CATT FVG, che istruisce, assegna e liquida i contributi secondo regolamenti e direttive regionali. Le domande possono essere prefinanziate con fideiussione. Il CATT FVG trasmette relazioni trimestrali, rendiconta entro il 31 marzo dell’anno successivo e restituisce entro il 15 novembre le somme non concesse al 31 ottobre.
La ripartizione territoriale dei fondi per l’articolo 100 e per i programmi annuali del CATT FVG deve mantenere la medesima percentuale risultante dall’assegnazione 2014.
Centri commerciali naturali
La legge introduce la figura dei centri commerciali naturali, intesi come insiemi di attività commerciali, artigianali e di servizi localizzati in una zona comunale con significativa funzione distributiva, finalizzati a recupero, promozione e valorizzazione del tessuto economico locale. Possono costituirsi in società di capitali, società consortili o associazioni con finalità commerciali e possono accedere ai contributi dell’articolo 100.
Disciplina del commercio al dettaglio e requisiti soggettivi
La normativa aggiorna le definizioni di settore merceologico, media struttura di vendita e altri concetti tecnici. I requisiti morali ostativi sono agganciati all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010. Per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal medesimo decreto.
Sono riconosciuti i requisiti professionali maturati o riconosciuti in altre Regioni. Per la vendita di farmaci si rinvia alla disciplina statale, con specifiche regole di comunicazione e relative sanzioni.
Vendita negli outlet, prezzi e pubblicità
La denominazione “outlet” può essere usata nelle insegne e nella pubblicità solo nei casi consentiti. I prodotti interessati devono essere tenuti separati dalle altre merci e la loro natura deve essere indicata con cartelli ben visibili. I titolari devono osservare le regole su prezzi, vendite straordinarie e promozionali. Per l’allestimento delle vetrine è consentita una temporanea mancanza di indicazione del prezzo solo se l’allestimento è effettivamente in corso e vi è personale impegnato nell’operazione.
Sono previste sanzioni amministrative da 600 a 3.500 euro per l’uso improprio della denominazione outlet e per la violazione delle prescrizioni sui prodotti e sulle regole di vendita.
Commercio sulle aree pubbliche: esercizio, mercati, fiere e limiti
La disciplina del commercio su aree pubbliche è profondamente riformata. L’attività può essere esercitata da persone fisiche, società di persone, di capitali o cooperative:
- su posteggi concessi per periodi tra 9 e 12 anni;
- in forma itinerante su qualsiasi area.
L’attività è soggetta a SCIA al SUAP competente. La SCIA deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi, il settore merceologico e, nel caso del posteggio, gli estremi della concessione. L’esercizio in concessione comprende anche l’itinerante nel territorio regionale; l’itinerante comprende anche la vendita al domicilio e nei luoghi dove il consumatore si trovi per lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
Una stessa impresa può presentare più SCIA, nei limiti di legge, mentre non può presentare ulteriori SCIA esclusivamente itineranti se ha già avviato l’attività con SCIA per l’esercizio itinerante. Sono riconosciute nel territorio regionale anche SCIA e autorizzazioni rilasciate in altre Regioni.
Per fiere e riunioni straordinarie di persone sono possibili occupazioni temporanee di posteggio, valide solo per i giorni dell’evento e nei limiti dei posteggi previsti. Le imprese UE abilitate nel loro Stato possono operare in Friuli Venezia Giulia esibendo il titolo originario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di uso del suolo pubblico e del regolamento comunale.
I Comuni possono prevedere, in certe aree di pregio, restrizioni merceologiche e mercati specializzati. I titolari di posteggi interessati devono adeguarsi alle specializzazioni comunali entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza della concessione.
I mercati e le fiere sono disciplinati da regolamento comunale. Il regolamento tiene conto delle esigenze socio-economiche, dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio. Per i mercati di nuova istituzione le aree alimentari devono essere attrezzate con delimitazione, rete fognaria, allacci per acqua, scarico ed energia elettrica e contenitori per rifiuti adeguati.
Le concessioni nei mercati sono assegnate secondo i criteri dell’Intesa nazionale; la durata massima è pari a quella prevista per i posteggi e la concessione non è cedibile se non con l’azienda. È fissato un limite massimo di concessioni nella stessa area mercatale. Per le fiere le domande vanno presentate almeno 60 giorni prima e la graduatoria deve essere pubblicata almeno 30 giorni prima.
I Comuni stabiliscono giorni e fascia oraria di mercati e fiere, e i limiti di sosta per il commercio itinerante. Alcune prescrizioni speciali riguardano anche aeroporti, stazioni, autostrade e aree demaniali marittime.
Somministrazione di alimenti e bevande
Per aprire o trasferire un esercizio di somministrazione la domanda si presenta al SUAP del Comune in cui si trova la sede. L’autorizzazione è a tempo indeterminato e vale per i locali indicati; il Comune trasmette gli estremi a Prefettura, Questura e Azienda sanitaria entro 10 giorni. L’attività è subordinata alla conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio e di pubblica sicurezza.
L’attività temporanea di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari è regolata dalla disciplina statale di semplificazione.
Diffida amministrativa
Viene introdotta nella legge regionale sulle sanzioni amministrative l’istituto della diffida amministrativa, applicabile alle violazioni sanabili in materia di outlet, prezzi, vendite straordinarie, comunicazioni di sospensione o cessazione dell’attività e pubblicità dei prezzi nella somministrazione. L’accertatore invita il trasgressore a sanare la violazione entro un termine non superiore a 10 giorni dalla consegna o notifica del verbale. La diffida non è rinnovabile né prorogabile.
Turismo: fondo per imprese turistiche e pubblici esercizi
È istituito un Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, destinato a finanziare interventi sugli articoli 155 e 156 della legge regionale sul turismo. Le risorse sono assegnate annualmente al CATT FVG. Viene abrogato il comma 5 dell’articolo 156 della legge regionale n. 2/2002.
Contributi straordinari e interventi turistici specifici
La legge prevede numerosi interventi una tantum, tutti limitati temporalmente e con domande da presentare entro termini brevi dall’entrata in vigore:
- contributo al Consorzio Boschi Carnici per infrastrutture ricreative multifunzionali a Ovaro;
- 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro per laboratori artigianali annessi;
- contributo al Comune di Forni Avoltri per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale;
- contributo al Comune di Lusevera per il percorso circolare turistico nelle Grotte di Villanova;
- contributo all’Associazione Mont per l’“Ostello del ciclista” di Tarvisio, con anticipo del 70%;
- trasferimento al Comune di Grado di risorse per il ripascimento delle spiagge danneggiate e la pulizia degli arenili, finalizzato alla stagione turistica 2016;
- contributi ai Comuni di Tavagnacco e Povoletto per ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre;
- contributo al Comune di Rigolato per il Rifugio Cjampizzulon;
- contributo a PromoTurismo FVG per lo stabilimento termale di Arta Terme;
- trasferimenti a PromoTurismo FVG per il comprensorio di Piancavallo e per percorsi ciclabili nei comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva.
In ciascun caso il decreto di concessione disciplina erogazione, rendicontazione e vincoli; in alcuni casi gli aiuti sono in de minimis o comunque soggetti al regolamento UE applicabile.
Modifiche alla disciplina turistica e alle strutture ricettive
La legge interviene sulla disciplina delle strutture ricettive, precisando i requisiti delle case per ferie e introducendo la figura dei villaggi sopraelevati. Questi ultimi devono essere composti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, sopraelevate dal suolo, armonicamente inserite nel contesto vegetale, prevalentemente in legno o materiali ecocompatibili, con regole specifiche su servizi e compatibilità urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica.
Le case per ferie sono definite come strutture prevalentemente destinate al soggiorno di gruppi e gestite per finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, o per il soggiorno di dipendenti e familiari.
Misure per lo sviluppo del commercio e dell’infrastrutturazione produttiva
La legge contiene anche misure per il sostegno a insediamenti produttivi e infrastrutture economiche. Tra queste:
- contributo all’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone per ampliamento e ammodernamento del Centro servizi e infrastrutture produttive, con condizioni di apertura, trasparenza e non discriminazione e limiti coerenti con il regolamento UE n. 651/2014;
- interventi finanziari ai Comuni già selezionati nei programmi PISUS per il sostegno agli insediamenti di PMI e loro consorzi, con un sistema transitorio di scorrimento graduatorie e specifici termini per interventi da completare entro il 31 dicembre 2019;
- delega a Unioncamere FVG della gestione dei contributi energetici previsti dalla legge finanziaria 2016;
- integrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario tra i soggetti attuatori della disciplina di sostegno alle micro, piccole e medie imprese.
Consorzi industriali, aree produttive e bonifiche
Sono modificate anche norme su consorzi di sviluppo economico locale, aree industriali e bonifiche. Si prevede, tra l’altro, la costituzione di un Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana per Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia; si consentono estensioni funzionali in specifici contesti territoriali; si disciplina il finanziamento di analisi di rischio e attività di progettazione per aree del SIN di Trieste a Muggia; e si autorizza la stipula di convenzioni onerose con privati per garantire continuità alla riqualificazione ambientale.
Vengono inoltre rivisti alcuni profili della liquidazione EZIT, con obbligo del commissario liquidatore di presentare un programma di attività e con approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale.
Gestione contabile, pesca sportiva e sviluppo rurale
La legge contiene una disciplina transitoria di contabilità per consentire l’impegno di spese già rese ma non rilevate nei tempi previsti dalla precedente normativa contabile regionale. Viene inoltre introdotta una norma sulla pesca sportiva: l’Ente Tutela Pesca può effettuare o autorizzare immissioni di fauna ittica, con limiti stringenti su specie, taglie, ambienti consentiti e aree escluse.
Per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vengono stabilite regole attuative, approvazione dei bandi tramite Giunta regionale, disciplina delle competenze, del sistema di gestione e controllo e della convenzione con l’organismo pagatore. Per la misura 19 sono previste anticipazioni ai gruppi di azione locale fino a 62.000 euro, con domanda entro il 30 settembre 2016 e restituzione delle somme entro il 30 giugno 2017.
Disposizioni finanziarie
La legge autorizza numerose spese per il 2016 e il 2017, tutte legate alle misure previste nei diversi articoli. Molte somme sono finanziate mediante storni interni, prelievi da fondi di riserva o utilizzo di maggiori entrate. Le disposizioni finanziarie sono puntuali e riferite a specifici interventi, con importi e capitoli di bilancio individuati singolarmente.
Regime transitorio e decorrenze
Le principali decorrenze sono concentrate tra il 2016 e il 2017:
- alcune norme su chiusura esercizi decorrono dall’1 ottobre 2016;
- le norme su CATT FVG, CAT, incentivi, art. 100 e altre disposizioni commerciali decorrono dall’1 gennaio 2017;
- i CAT cessano gradualmente alcune attività entro il 31 dicembre 2016;
- le funzioni contributive dei CAT cessano dall’1 gennaio 2017, con trasferimento al CATT FVG secondo un piano regionale;
- alcune misure turistiche e finanziarie hanno termini di presentazione domande entro 60, 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore;
- le anticipazioni sui GAL vanno richieste entro il 30 settembre 2016;
- alcuni interventi devono essere completati entro il 31 dicembre 2019.
Obsolescenza
La legge contiene molte disposizioni una tantum o legate a esercizi finanziari e scadenze ormai concluse. Per la presenza di termini ampiamente spirati, contributi specifici esauriti e regimi transitori terminati, l’atto è oggi sostanzialmente superato nella sua parte più rilevante operativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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