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Legge

L.R. FVG 8/2016

Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 maggio 2016, n. 8 uniforma l’orario di voto per elezioni comunali, regionali e referendum consultivi: si vota la domenica dalle 7.00 alle 23.00. Prevede inoltre disposizioni transitorie per le consultazioni del 2016, con nuovi avvisi e comunicazioni agli elettori, anche residenti all’estero.

Orario di votazione per elezioni comunali, regionali e referendum consultivi

Orario di votazione per consultazioni elettorali e referendarie

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in materia elettorale per uniformare l’orario di svolgimento della votazione nelle elezioni comunali, regionali e nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e introduce anche regole transitorie per le consultazioni già programmate nel 2016.

Elezioni comunali

Per le elezioni comunali, la votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. La modifica sostituisce la precedente formulazione dell’orario di voto prevista dalla legge regionale sulla disciplina delle elezioni comunali.

Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

Per le elezioni regionali, la votazione è fissata dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. La legge adegua anche le disposizioni collegate alla fase di avvio e chiusura delle operazioni di voto, sostituendo i riferimenti orari previsti nella normativa precedente con il rinvio all’“ora prevista”, coerente con il nuovo orario uniforme.

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali

Anche per i referendum consultivi regolati dalla legge regionale sul voto e scrutinio elettronico, la votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. Si realizza così un allineamento dell’orario di votazione rispetto alle altre consultazioni regionali disciplinate dal provvedimento.

Disposizioni transitorie per l’anno 2016

Per le elezioni comunali del 2016, resta valido il decreto di convocazione dei comizi elettorali già adottato, ma l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali deve emanare, entro due giorni dall’entrata in vigore della legge, un nuovo decreto che indichi il nuovo orario di votazione. Il decreto va comunicato ai soggetti previsti dalla normativa sulle elezioni comunali; i sindaci devono darne notizia con avviso nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune.

Per gli elettori residenti all’estero, relativamente alla data delle elezioni comunali del 2016, resta valida la comunicazione già effettuata; la pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio vale come comunicazione del nuovo orario di votazione.

Per i referendum consultivi della primavera 2016, i sindaci devono pubblicare l’avviso relativo al nuovo orario nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune. Anche in questo caso, per gli elettori residenti all’estero resta valida la comunicazione già effettuata sulla data del referendum, mentre la pubblicazione dell’avviso vale come comunicazione del nuovo orario.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni transitorie hanno rilievo limitato alle consultazioni del 2016; per il resto, la disciplina incide stabilmente sugli orari di voto delle consultazioni regionali disciplinate dalle leggi modificate.

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