Cassazione Penale, Sentenza n. 30641/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pastore impugnava la sentenza d'appello sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché la natura dello stupefacente non sarebbe stata adeguatamente accertata: mancava una consulenza tossicologica per determinare il principio attivo e la mera indicazione del peso (94,4 g) e il narcotest non sarebbero sufficienti. In secondo luogo, si deduceva vizio di motivazione per l'omessa perizia tossicologica che, secondo la difesa, avrebbe compromesso la logica della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano correttamente valutato le prove: il narcotest ha indicato hashish e, per la qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5, non era necessaria una perizia tossicologica che serve solo per accertare la quantità di principio attivo quando ciò incida sulla qualificazione. Sono stati valorizzati anche elementi contestuali (peso 94,4 g, occultamento sotto il seggiolino, fuga e agitazione del conducente) tali da indicare destinazione allo spaccio. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In precedenza: Tribunale (31/01/2022) condanna a 8 mesi e €1.000; Corte d'appello (22/05/2022) riduce a 6 mesi e €600; la Cassazione (02/07/2024) dichiara inammissibile il ricorso e conferisce gli obblighi di pagamento sopra indicati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata applicata per la qualificazione del reato: basta il narcotest per accertare la natura 'stupefacente' della sostanza; la perizia tossicologica è necessaria solo quando è rilevante quantificare il principio attivo per la determinazione della pena o per distinguere diverse fattispecie
art. 616 c.p.p.
Richiamato quale base per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nella valutazione sulla mancanza di colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso, pur ritenendo comunque equo il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per accertare la natura 'stupefacente' di una sostanza in ambito penale è spesso sufficiente il narcotest; la consulenza tossicologica è necessaria quando occorre determinare la quantità di principio attivo per la qualificazione o per l'applicazione di soglie
- La valutazione del giudice può fondarsi su un quadro probatorio complessivo: peso della sostanza, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato (fuga, agitazione) e circostanze del sequestro possono far ritenere la destinazione allo spaccio
- In cassazione le censure di fatto o di motivazione devono essere specifiche e ben fondate: argomentazioni meramente assertive o generiche rischiano l'inammissibilità
- Quando si contesta l'assenza di una perizia, il difensore deve dimostrare in che modo l'assenza della prova tecnica abbia inciso concretamente sulla decisione utile alla qualificazione o sulla tenuta logica della motivazione
- La pronuncia congiunta di primo e secondo grado forma un corpus motivazionale unitario che la Cassazione valuta nella sua globalità; errori procedurali o valutativi devono emergere con chiarezza per essere accolti
- La presentazione di un ricorso infondato può comportare l'onere delle spese processuali e, in casi adeguati, il versamento alla Cassa delle ammende; l'esistenza o meno di colpa grave nella proposizione del ricorso è comunque valutata dal giudice
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