Cassazione Penale, Sentenza n. 33375/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per ricettazione di una patente di guida, commessa il 18 maggio 2018, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che la consapevolezza della provenienza illecita della patente fosse stata ritenuta in via meramente presuntiva, senza indicazione di elementi concreti. Con il secondo ha censurato il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, lamentando una motivazione apparente e la mancata considerazione della condotta collaborativa dell'imputato, del tempo trascorso e del fatto che la condotta era stata ricondotta alla ricettazione di lieve entità. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della pena pecuniaria sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il giudizio negativo esclusivamente sui precedenti penali, senza valutare concretamente l'attuale personalità dell'imputato, il tempo trascorso dal fatto e l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita della cosa può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, comprese l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza e le modalità di acquisizione del bene. Nel caso concreto, la versione dell'imputato, secondo cui ignoti avrebbero collocato la patente rubata nel suo veicolo, era stata ritenuta manifestamente inverosimile. Quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta adeguata, poiché i giudici di merito avevano valorizzato il rilevante valore documentale della patente, quale elemento attinente alle modalità della condotta, nonché i precedenti penali dell'imputato. La censura sulle attenuanti generiche è stata inoltre ritenuta generica e priva di un adeguato confronto con la ratio decidendi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto logico e giuridicamente corretto il diniego della pena sostitutiva, fondato sui precedenti penali e sulla conseguente prognosi negativa circa l'efficacia rieducativa della sostituzione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
secondo comma, ora quarto comma
La prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, comprese le modalità di acquisizione del bene e l'omessa o inattendibile indicazione della sua provenienza, senza inversione dell'onere della prova.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma indicata quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 131-bis c.p.
primo degli indici-criteri
La particolare tenuità del fatto richiede la valutazione complessiva dell'offesa secondo gli indici legislativi, tra cui le modalità della condotta; il rilevante valore documentale della patente può escludere la particolare tenuità.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato in relazione al contenuto motivazionale della sentenza.
art. 20-bis c.p.
Richiamato quale disciplina delle pene sostitutive.
art. 56-bis L. 689/1981
Richiamato in relazione al lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva.
art. 58 L. 689/1981
La sostituzione della pena è subordinata a una prognosi favorevole sull'efficacia rieducativa, formulata secondo gli indici dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono da soli giustificare il diniego.
art. 133 c.p.
I criteri di determinazione della pena sono applicabili anche alla valutazione prognostica necessaria per l'adozione di una sanzione sostitutiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi siano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del gravame, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può essere provata mediante qualsiasi elemento, anche indiretto, comprese le modalità di acquisizione del bene e l'omessa o inattendibile indicazione della sua provenienza; tale criterio non comporta inversione dell'onere della prova.
- La particolare tenuità del fatto deve essere valutata considerando complessivamente gli indici previsti dalla legge; il rilevante valore documentale del bene ricettato può escludere la particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e dell'entità dell'offesa.
- La censura relativa al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento è inammissibile quando non si confronta specificamente con il fattore ostativo valorizzato dai giudici di merito e non indica gli elementi positivi trascurati.
- La concessione di una pena sostitutiva presuppone una prognosi favorevole sulla sua efficacia rieducativa, da formulare secondo gli indici dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono essere sufficienti, anche senza ulteriori analitiche argomentazioni, a fondare il diniego del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33324/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33325/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33326/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33327/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33328/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33329/2026 del 11/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →