Sentenza del 14/01/2021 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso d'accertamento relativo al 2012 per movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate (entrate per €7.184,00 e incassi imputati sul conto "soci finanziamenti" per €81.540,14). In primo grado la Commissione aveva ritenuto giustificato solo un versamento di €20.000,00 dalla soc. QQ. L'Ufficio, in appello, ha contestato la decisione sostenendo che i verificatori, pur senza il conto mastro dei finanziamenti, avevano ricostruito le operazioni dal libro giornale e le avevano riqualificate in ricavi in nero perché mancava la delibera dell'organo amministrativo (art. 7 statuto), non c'era documentazione probatoria sulle modalità del finanziamento, le somme risultavano versate in contanti, mancava l'indicazione dei soci finanziatori (eccetto QQ) e la contabilità era sostanzialmente inattendibile. L'Ufficio ha invocato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui i finanziamenti infruttiferi dei soci, se ingiustificati, possono essere considerati ricavi imponibili e ha chiesto che anche i €20.000,00 siano recuperati a tassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando parzialmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto corretta la riqualificazione dei finanziamenti dei soci in ricavi non dichiarati alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (menzionata l'ordinanza n.16797/2013), essendovi mancata la delibera dell'organo amministrativo, trattandosi di versamenti eseguiti in contanti, in assenza del conto mastro e di qualsiasi documento probatorio e con contabilità ritenuta inattendibile. Ha pertanto confermato la fondatezza dell'atto impositivo (compreso il recupero a tassazione del versamento di €20.000,00) e ha compensato le spese di lite per questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 7 dello statuto sociale
Il versamento del finanziamento soci, in difformità rispetto a quanto previsto dallo statuto (mancata delibera dell'organo amministrativo), perde la qualifica di apporto formale e può essere sospettato di essere un'operazione non documentata.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 16797 del 5 luglio 2013
La giurisprudenza ritiene che i finanziamenti infruttiferi dei soci, ove manchino le necessarie formalità e documentazioni (es. delibera, tracciabilità), possano essere riqualificati come ricavi in nero; grava sul contribuente l'onere della prova liberatoria circa la natura non imponibile degli accrediti.
Massime di principio
- I versamenti dai soci possono essere riqualificati come ricavi imponibili se manca la formale delibera dell'organo amministrativo prevista dallo statuto o dalla prassi societaria.
- Pagamenti effettuati in contanti, in assenza di documentazione e di tracciabilità bancaria, sono considerati sintomatici di operazioni non giustificate e possono essere presunti come ricavi non dichiarati.
- Il contribuente ha l'onere della prova per dimostrare la natura non imponibile dei finanziamenti soci (documentazione contabile dettagliata, conto mastro, delibere, contratti, ricevute bancarie).
- La inattendibilità della contabilità aziendale rafforza la presunzione dell'Amministrazione: l'assenza di conti o registri rilevanti può giustificare la ricostruzione fiscale operata dall'Ufficio sulla base del libro giornale.
- La mancata costituzione in giudizio o la scarsa attività difensiva del contribuente diminuisce le probabilità di ottenere esiti favorevoli; in tali casi le spese di lite possono essere compensate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 gen 2021Sentenza del 14/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →