Cassazione Penale, Sentenza n. 22359/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa. Deduce: 1) l'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il fatto era consumato il 19/8/2014 e pertanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di appello; 2) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie contenute nella querela resa da Lipscomb Suzette Denise, acquisite senza i presupposti dell'art. 512-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (prescrizione) ha ritenuto manifestamente infondato il calcolo del termine: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi, ex artt. 157/161 c.p.) deve essere integrato con 64 giorni di sospensione ex art. 83 D.L. 18/2020, determinando la maturazione della prescrizione il 19 aprile 2022, quindi dopo la sentenza di appello. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità, osservando che il ricorrente non ha illustrato l'incidenza sull'impianto probatorio della eventuale esclusione delle dichiarazioni della querelante; inoltre la Corte d'appello aveva motivato che, anche eliminando quelle dichiarazioni, la condanna si reggeva sulle dichiarazioni dell'operante Tozzini e della proprietaria Totani Simona. In conseguenza dell'inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (termine di vigenza modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; art.16 D.L. 30/12/2021 n.228
Riferimento alle disposizioni che hanno consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto e alla disciplina temporanea adottata durante il periodo emergenziale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui evocata come titolo formale del gravame
art. 512-bis c.p.p.
Regola i presupposti per l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; il ricorrente ha contestato la loro acquisizione ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non decisiva per il giudizio
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sul computo della pena e della prescrizione; utilizzate per determinare il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) da confrontare con le sospensioni straordinarie
art. 83 D.L. 18/2020
Previsione di sospensione dei termini processuali in periodo emergenziale; i 64 giorni di sospensione sono stati aggiunti al computo della prescrizione
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, con possibile condanna alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende
Sentenza Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere, in cassazione, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione va effettuato tenendo conto anche delle sospensioni temporanee previste da norme straordinarie (es. D.L. per emergenza): tali sospensioni possono posticipare la maturazione della prescrizione oltre le date apparentemente rilevanti
- In Cassazione, la censura di inutilizzabilità di una prova acquisita illegittimamente è inammissibile se non spiega, in modo specifico, l'incidenza che l'eliminazione di quell'elemento avrebbe sull'assetto probatorio complessivo (c.d. prova di resistenza); bisogna dimostrare che, senza l'elemento controverso, non rimanevano elementi sufficienti a sostenere la condanna
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile far valere questioni sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata), per effetto del mancato formarsi di un valido rapporto di impugnazione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende), valutate equitativamente dal giudice sulla base dei profili di colpa emergenti dal ricorso
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