Regolamento (UE) 2019/1919
Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio dell’8 novembre 2019 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come sono ripartite tra gli Stati membri le possibilità di pesca concesse all’Unione nell’ambito della proroga del protocollo con la Mauritania. Per ciascuna categoria di pesca sono indicati quantitativi, numero di licenze e limiti massimi di pescherecci contemporaneamente presenti nelle acque mauritane. Viene inoltre fissato in dieci giorni lavorativi il termine per la conferma della mancata piena utilizzazione delle possibilità di pesca, ai fini dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403. Il regolamento si applica dalla data di applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dalla proroga del protocollo dell’accordo UE-Mauritania nel settore della pesca.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono assegnate possibilità di pesca nell’ambito del protocollo prorogato dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. Regola la distribuzione interna delle quote, dei quantitativi di riferimento e delle licenze per le categorie di pesca autorizzate nelle acque mauritane durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo. È collegato all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere e disciplina anche il termine entro cui gli Stati membri devono confermare la mancata utilizzazione piena delle possibilità di pesca ai sensi del regolamento (UE) 2017/2403.
Ripartizione delle possibilità di pesca a norma della proroga del protocollo UE-Mauritania
Il regolamento disciplina la distribuzione interna, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca attribuite all’Unione in forza del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica islamica di Mauritania, prorogato in attesa della conclusione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo. Il testo si inserisce nel quadro dell’accordo UE-Mauritania, approvato con regolamento (CE) n. 1801/2006, e tiene conto dell’accordo in forma di scambio di lettere firmato il 13 novembre 2019 per prorogare il protocollo fino a un massimo di un anno.
Contesto e finalità
Dai considerando risulta che il protocollo in vigore era in scadenza il 15 novembre 2019 e che il Consiglio aveva già autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile. In attesa della definizione di tali negoziati, la Commissione ha negoziato e siglato un accordo in forma di scambio di lettere per prorogare il protocollo. Il regolamento serve quindi a rendere operativa, sul piano della ripartizione interna all’Unione, la proroga delle possibilità di pesca concesse nelle acque mauritane.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri ai quali sono assegnate quote, quantitativi di riferimento e licenze nell’ambito delle diverse categorie di pesca previste dal protocollo prorogato. Non disciplina la relazione esterna con la Mauritania in sé, ma la distribuzione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri e le modalità di gestione delle licenze e dei quantitativi assegnati. Rileva inoltre il coordinamento con il regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, in particolare per il caso di mancato utilizzo delle possibilità assegnate.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1 contiene la disciplina centrale, suddividendo le possibilità di pesca per categorie di flotta e specie.
Per la categoria 1, relativa ai pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi, sono assegnate:
- Spagna: 4 150 tonnellate;
- Italia: 600 tonnellate;
- Portogallo: 250 tonnellate. È inoltre previsto che nelle acque mauritane possano operare al massimo 25 pescherecci contemporaneamente.
Per la categoria 2, riguardante i pescherecci da traino non congelatori e i pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello, la quota è attribuita alla sola Spagna per 6 000 tonnellate, con un limite massimo di sei pescherecci contemporaneamente.
Per la categoria 3, relativa ai pescherecci per specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino, la Spagna riceve 3 000 tonnellate, con il medesimo limite di sei pescherecci contemporaneamente.
Per la categoria 4, relativa alle tonniere con reti a circuizione, il regolamento non indica tonnellate ma un quantitativo di riferimento di 12 500 tonnellate e assegna:
- Spagna: 17 licenze annuali;
- Francia: 8 licenze annuali.
Per la categoria 5, relativa alle tonniere con lenze e canne e ai pescherecci con palangari di superficie, il quantitativo di riferimento è di 7 500 tonnellate e le licenze annuali sono assegnate a:
- Spagna: 14 licenze annuali;
- Francia: 1 licenza annuale.
La categoria 6, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica, presenta la ripartizione più articolata. Le tonnellate sono assegnate a:
- Germania: 12 560 tonnellate;
- Francia: 2 615 tonnellate;
- Lettonia: 53 913 tonnellate;
- Lituania: 57 642 tonnellate;
- Paesi Bassi: 62 592 tonnellate;
- Polonia: 26 112 tonnellate;
- Regno Unito: 8 531 tonnellate;
- Irlanda: 8 535 tonnellate. Sono inoltre assegnate licenze trimestrali nei seguenti numeri:
- Germania: 4;
- Francia: 2;
- Lettonia: 20;
- Lituania: 22;
- Paesi Bassi: 16;
- Polonia: 8;
- Regno Unito: 2;
- Irlanda: 2. Il testo precisa che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. Anche per questa categoria vale il limite massimo di 19 pescherecci contemporaneamente nelle acque mauritane.
Per la categoria 7, relativa ai pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca, l’Irlanda riceve 15 000 tonnellate. Il regolamento prevede che, in caso di mancata utilizzazione, tali possibilità possano essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di quest’ultima.
Infine, per la categoria 2 bis, relativa ai pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello, la Spagna riceve esclusivamente:
- 3 500 tonnellate di nasello;
- 1 450 tonnellate di calamaro;
- 600 tonnellate di seppia. È previsto un limite massimo di sei pescherecci contemporaneamente.
Gestione dei casi di non pieno utilizzo
Il regolamento interviene anche sul meccanismo previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403. Se la Commissione constata che le possibilità di pesca assegnate all’Unione non sono pienamente utilizzate, informa gli Stati membri interessati e chiede conferma della mancata utilizzazione. Il termine per rispondere è fissato in dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della Commissione; decorso inutilmente tale termine, la mancata risposta vale come conferma del non pieno utilizzo da parte delle navi dello Stato membro interessato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre dalla data dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo. Il testo chiude ribadendo che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ripartizione delle possibilità di pesca per categoria
L’articolo 1 distribuisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo prorogato. Sono disciplinate otto categorie: categoria 1 per i pescherecci per la pesca di crostacei, esclusi aragoste e granchi, con assegnazioni a Spagna (4 150 tonnellate), Italia (600 tonnellate) e Portogallo (250 tonnellate) e un massimo di 25 pescherecci contemporaneamente; categoria 2 per pescherecci da traino non congelatori e pescherecci con palangari di fondo per nasello, con 6 000 tonnellate alla Spagna e massimo sei pescherecci; categoria 3 per specie demersali diverse dal nasello, con 3 000 tonnellate alla Spagna e massimo sei pescherecci; categoria 4 per tonniere con reti a circuizione, con 17 licenze annuali alla Spagna e 8 alla Francia; categoria 5 per tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie, con 14 licenze annuali alla Spagna e 1 alla Francia; categoria 6 per pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica, con quantitativi assegnati a Germania, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Irlanda, e un numero di licenze trimestrali per ciascuno di tali Stati, oltre a un massimo di 19 pescherecci contemporaneamente; categoria 7 per pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca, con 15 000 tonnellate all’Irlanda e possibilità di trasferimento alla categoria 6 in caso di mancata utilizzazione; categoria 2 bis per pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello, con assegnazione esclusiva alla Spagna di 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro e 600 tonnellate di seppia, e massimo sei pescherecci contemporaneamente.
Redistribuzione di licenze tra Stati membri
Per la categoria 6 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri, introducendo un meccanismo di flessibilità nella distribuzione delle licenze trimestrali.
Termine per la conferma della mancata piena utilizzazione
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il termine previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403 per confermare che non si fa pieno uso delle possibilità di pesca è di dieci giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro interessato che le possibilità non sono pienamente utilizzate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dalla data dell’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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