Regolamento (UE) 2019/1883
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1883 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante trecentosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/1883 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002 per recepire la soppressione di una voce dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica deriva da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 5 novembre 2019. Il regolamento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Soppressione di una voce dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, ed incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sull’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati. La modifica riguarda la cancellazione di una specifica persona fisica dall’elenco sanzionatorio, in esito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 novembre 2019. Non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure restrittive generali.
Soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1883 della Commissione costituisce un atto di aggiornamento puntuale del regime UE di misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. Il provvedimento dà attuazione alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 novembre 2019, che ha disposto la rimozione di una persona dall’elenco sanzionatorio.
Contesto normativo
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nell’allegato I. La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento del 2002, evidenziando che l’allegato deve essere adeguato alla soppressione della voce decisa a livello ONU.
Oggetto della modifica
L’intervento normativo è limitato all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. In particolare, viene soppressa la voce inserita nella sezione "Persone fisiche" relativa a "Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi" e ai suoi numerosi alias. La voce eliminata riportava, oltre ai dati identificativi, indirizzo, date e luoghi di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto e altre informazioni personali utili all’identificazione del soggetto designato.
Effetti giuridici
La soppressione della voce comporta che il soggetto interessato non rientra più, per effetto di questo regolamento, nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002. Il testo non introduce ulteriori obblighi procedurali, termini o deroghe, limitandosi all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa una voce della sezione "Persone fisiche" dell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Voce soppressa dall’elenco sanzionatorio
L’allegato del regolamento elimina la voce relativa a "Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi", con i relativi alias, indirizzo in Tunisia, molteplici date e luoghi di nascita, cittadinanza tunisina, numeri di passaporto/identificazione e ulteriori informazioni identificative, nonché la data di designazione del 12.11.2003.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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