Cassazione Penale, Sentenza n. 37412/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. proposto dal difensore per errore di fatto e mancata applicazione degli artt. 157 e 161 c.p. in ordine alla declaratoria di prescrizione del reato. Il ricorrente ha contestato che il fatto-reato (19/3/2014), qualificato con recidiva specifica infraquinquennale, ha visto maturare il termine di prescrizione dopo la pronuncia della Corte d'appello (13/10/2022) ma prima della pronuncia della Corte di cassazione (7/3/2024), per cui il reato sarebbe estinto per prescrizione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto della recidiva (art. 99, commi 2 e 3), dell'aumento del termine ex art. 161 c.p. (mescolamento con interruzioni che aumentano la durata di metà) e della sospensione ex art. 159, comma 1, n. 3 (60 giorni per rinvio dall'udienza del 20/6/2017 al 4/11/2017). Con tali elementi il termine di prescrizione è maturato il 18/5/2023; pertanto, essendo il reato estinto per prescrizione alla data della sentenza di questa Corte (7/3/2024), la Corte ha revocato la sentenza della Sesta Sezione n. 20046/2024 del 7/3/2024 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova del 13/10/2022 nei confronti di Ricci Mattia per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione; qui indicata come titolo formale del ricorso presentato.
art. 341-bis cod. pen.
Articolo che individua il reato per cui Ricci è stato condannato; riferimento al titolo di reato contestato nelle decisioni di merito.
art. 99 cod. pen.
commi 2 e 3, e richiamo al comma 4 nel dibattito
Regola la recidiva. La Corte ha ritenuto applicata la recidiva specifica infraquinquennale (comma 2 lettere 1) e 2)) che, ai sensi del comma 3, ha aumentato la pena massima e quindi il termine di prescrizione applicabile.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena edittale; qui usato per fissare il punto di partenza del calcolo (termine ordinario di 6 anni per la pena aumentata).
art. 161 cod. pen.
Regola gli effetti delle interruzioni sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che, per effetto delle interruzioni e del comma 2, il termine ordinario sia stato aumentato della metà (portando 6 anni a 9 anni).
art. 159 cod. pen.
Prevede la sospensione della prescrizione in presenza di determinati eventi processuali; la Corte ha computato una sospensione di 60 giorni dovuta al rinvio dell'udienza disposto per istanza del difensore, incrementando il termine complessivo di prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione può maturare dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima di quella di cassazione: la Corte di cassazione deve verificare d'ufficio, o se adeguatamente dedotto, la sussistenza della prescrizione e può pronunciarsi annullando senza rinvio se il reato è estinto.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le cause che modificano la durata del termine: l'aumento per recidiva (art. 99), le interruzioni e i meccanismi di aumento previsti da art. 161 e le sospensioni operate ai sensi dell'art. 159.
- I rinvii disposti per istanza del difensore (o per concomitanza di impegni difensivi) possono determinare sospensioni o computi che allungano il termine di prescrizione e vanno conteggiati con precisione.
- Se la condanna si basa su circostanze che aumentano la pena (es. recidiva) è necessario valutare se tali circostanze sono state effettivamente contestate e accertate per il singolo imputato, perché influiscono sul calcolo del termine di prescrizione.
- Per garantire tutela procedurale, la difesa dovrebbe sempre sollevare e documentare tempestivamente questioni di prescrizione con un calcolo chiaro (date, sospensioni, interruzioni), soprattutto quando la prescrizione potrebbe maturare durante il processo di impugnazione.
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