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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze di demolizione, diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e compatibilità paesaggistica, archiviazione di CILA in sanatoria e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, nell’ambito di una medesima vicenda repressiva, l’ordinanza comunale n. 28/2024 di demolizione e ripristino relativa a opere ritenute abusive, il provvedimento di archiviazione della CILA in sanatoria, il diniego del 4 dicembre 2025 dell’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché la successiva ordinanza n. 7/2026 di demolizione. Sono stati dedotti violazione della l. 241/1990, del d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 42/2004, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illegittimità derivata. I ricorrenti hanno contestato che le amministrazioni non avessero esaminato la possibile riconducibilità delle opere alle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis, alle parziali difformità disciplinate dall’art. 34-ter e al procedimento speciale di regolarizzazione previsto dall’art. 36-bis, considerando invece esclusivamente l’attuale disciplina urbanistica e paesaggistica e la mancanza di un autonomo titolo paesaggistico. È stata inoltre dedotta l’omessa considerazione della licenza edilizia del 1967, della licenza di abitabilità del 1975 e delle autorizzazioni paesaggistiche risalenti, nonché l’illegittimità dei pareri della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, ritenuti apodittici, non coordinati con la disciplina sopravvenuta e privi di adeguata ricostruzione delle opere e della loro epoca di realizzazione. Quanto alla demolizione n. 7/2026, è stata dedotta l’illegittimità derivata dal diniego di sanatoria, assunto dal Comune quale presupposto esclusivo dell’azione repressiva.

La decisione

Il TAR ha riunito tutti i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando connessione soggettiva e oggettiva e l’unicità della vicenda amministrativa. Ha dichiarato improcedibili i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione n. 28/2024, poiché il successivo diniego di sanatoria aveva ridefinito l’assetto degli interessi e l’eventuale annullamento dell’ordinanza non avrebbe più procurato un’utilità concreta e attuale. Ha dichiarato improcedibile anche il ricorso contro l’archiviazione della CILA in sanatoria, poiché l’annullamento del diniego di accertamento di conformità e della successiva ordinanza di demolizione aveva esaurito l’interesse sostanziale dei ricorrenti, imponendo all’amministrazione il riesame complessivo della vicenda. Ha accolto i ricorsi contro il diniego di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, rilevando che Comune, Commissione locale per il paesaggio e Soprintendenza non avevano svolto una verifica concreta e puntuale della riconducibilità delle opere agli artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001. Il diniego si era fondato principalmente sull’incompatibilità delle opere con l’attuale assetto urbanistico e paesaggistico, sulla mancanza di un titolo paesaggistico autonomo e sull’incremento di superficie o volume, senza confrontarsi con la disciplina speciale introdotta dal decreto “Salva Casa”, con l’epoca di realizzazione, con il titolo originario, con le difformità effettive e con la licenza di abitabilità del 1975. Il giudice ha precisato che l’art. 36-bis, comma 4, prevede una specifica valutazione paesaggistica anche per interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica o in presenza di vincolo sopravvenuto; pertanto, il vincolo paesaggistico non costituisce un impedimento automatico alla regolarizzazione. I pareri paesaggistici sono stati ritenuti viziati per difetto di istruttoria, carenza motivazionale, applicazione di parametri ordinari non pertinenti e mancata considerazione degli elementi storici e documentali relativi all’immobile. La licenza di abitabilità, rilasciata dopo sopralluogo tecnico e con attestazione della conformità dell’opera al progetto approvato, costituiva elemento rilevante ai fini dell’art. 34-ter e non poteva essere ignorata. Ha infine accolto i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione n. 7/2026, ritenendola illegittima in via derivata poiché fondata esclusivamente sul diniego di sanatoria annullato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per ragioni soggettive e oggettive, al fine di concentrare la tutela ed evitare decisioni contrastanti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato richiamato per dichiarare l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Impone di verificare se le opere possano rientrare nelle tolleranze costruttive, senza una valutazione astratta fondata soltanto sulla disciplina vigente.

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    Prevede una disciplina speciale per le parziali difformità relative a immobili risalenti, valorizzando anche l’accertamento amministrativo e il rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Introduce un regime speciale di accertamento di conformità, con parametri temporali differenziati rispetto alla doppia conformità ordinaria, e richiede una valutazione concreta della regolarizzabilità delle opere.

  • art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Prevede l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità paesaggistica anche per interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica o in presenza di vincolo sopravvenuto; il vincolo non è quindi causa automatica di insanabilità.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La disciplina ordinaria non può essere applicata meccanicamente quando l’istanza è sottoposta al procedimento speciale di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato quale base normativa dell’ordinanza di demolizione, annullata in via derivata per il venir meno del diniego di sanatoria posto a suo esclusivo fondamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riferimento al preavviso di diniego inserito nel procedimento di regolarizzazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, l’amministrazione deve verificare concretamente la riconducibilità delle opere alle fattispecie degli artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis, considerando la natura delle opere, l’epoca di realizzazione, il titolo originario e le difformità effettivamente riscontrate; non è sufficiente il mero richiamo alla disciplina urbanistica vigente al momento della decisione.
  • Il diniego fondato esclusivamente sulla non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica o paesaggistica sopravvenuta è illegittimo quando omette di applicare i parametri temporali e sostanziali speciali introdotti dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico non costituisce, di per sé, una causa automatica di insanabilità delle opere sottoposte al procedimento dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. L’autorità paesaggistica deve svolgere la specifica valutazione di compatibilità prevista dal comma 4, anche in caso di assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica o di vincolo imposto successivamente alla realizzazione.
  • I pareri della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza devono confrontarsi con la disciplina speciale applicabile, con le deduzioni tecniche degli interessati e con gli elementi storici e documentali relativi alla realizzazione dell’immobile; una motivazione apodittica, basata soltanto sull’aumento di volume o superficie o sull’assenza di un titolo paesaggistico autonomo, non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
  • Il rilascio di una certificazione di abitabilità o agibilità, quando risulti preceduto da sopralluogo e da una verifica comunale di conformità dell’opera al progetto approvato, costituisce elemento rilevante nella qualificazione delle difformità ai fini dell’art. 34-ter d.P.R. 380/2001 e non può essere ignorato dall’amministrazione che esamina la domanda di regolarizzazione.
  • L’annullamento dell’atto presupposto determina l’illegittimità derivata dell’atto consequenziale quando quest’ultimo trovi nel primo il proprio esclusivo fondamento e non sia sorretto da autonome ragioni; pertanto, annullato il diniego di sanatoria, deve essere annullata anche l’ordinanza di demolizione fondata esclusivamente su quel diniego.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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