Sentenza del 12/12/2018 n. 32082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di 36.635,63 euro per le maggiori ritenute fiscali applicate dall'INPS, quale sostituto d'imposta, sulla pensione integrativa percepita negli anni 2007-2011. Egli sosteneva che la tassazione dovesse essere applicata secondo il regime più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6. Dopo l'accoglimento della domanda da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello e poi ricorso per cassazione, contestando: la tardività dell'istanza di rimborso per una parte delle somme; la valutazione come non contestati dei conteggi e dei documenti del contribuente; l'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. n. 252 del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, precisando che la controversia riguardava esclusivamente il rapporto fiscale tra contribuente e Agenzia delle Entrate e che l'INPS aveva agito soltanto come sostituto d'imposta. Il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo era inammissibile perché la censura relativa alla decadenza dal rimborso era stata prospettata come violazione di norma sostanziale anziché come violazione di norme processuali. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili, poiché contestavano la valutazione delle prove e della motivazione della sentenza con il paradigma della violazione di legge, mentre avrebbero dovuto essere eventualmente dedotti come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole al contribuente e il riconoscimento del rimborso, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il termine e le condizioni per la presentazione delle istanze di rimborso delle imposte. Nel caso concreto, l'eccezione di parziale decadenza proposta dall'Agenzia per la prima volta in appello non è stata esaminata nel merito perché dedotta con un motivo formalmente inammissibile.
D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6
Prevede il regime fiscale più favorevole invocato dal contribuente per la tassazione della prestazione pensionistica integrativa. La Corte non ha esaminato nel merito l'effettiva applicabilità della norma, poiché la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile per errata qualificazione del vizio denunciato.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto. La Corte ha distinto tale principio dalla valutazione concreta delle prove e dei conteggi, riservata al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 115
Riguarda la disponibilità e la valutazione delle prove da parte del giudice. L'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti, non i documenti prodotti né la loro efficacia probatoria; la valutazione dei documenti appartiene al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 342, comma 1
Richiede che l'atto di appello contenga specifiche critiche alla sentenza impugnata. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la contestazione dell'Agenzia alla motivazione della sentenza regionale riguardava in realtà la valutazione della prova e avrebbe dovuto essere formulata come vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non è lo strumento corretto per contestare una valutazione delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti particolarmente rigorosi applicabili dopo la riforma del 2012. Le critiche dell'Agenzia avrebbero dovuto essere eventualmente ricondotte a questo vizio.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Impone la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. La Corte ha però ritenuto che la censura dell'Agenzia, così come formulata, attaccasse sostanzialmente la motivazione e la valutazione probatoria della sentenza, non una corretta questione di diritto.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Ha ristretto l'ambito del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: la violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Le contestazioni relative a conteggi, documenti e attendibilità delle prove riguardano normalmente il merito; in cassazione sono esaminabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Un'eccezione nuova proposta per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile, soprattutto quando la censura non viene formulata secondo il corretto parametro processuale.
- Il sostituto d'imposta che effettua materialmente le ritenute non è necessariamente legittimato passivo nella controversia sul rimborso fiscale: quando si discute dell'esistenza o dell'entità del debito d'imposta, il rapporto processuale riguarda principalmente il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.
- La mancata contestazione tempestiva delle allegazioni può avere rilievo processuale, ma non equivale automaticamente ad ammissione della correttezza dei documenti o dei conteggi: la loro efficacia probatoria resta soggetta alla valutazione del giudice.
- In appello è necessario criticare in modo specifico la motivazione e le statuizioni della sentenza impugnata; tuttavia, se la doglianza riguarda il modo in cui il giudice ha valutato prove e argomentazioni, deve essere formulata secondo il corretto vizio motivazionale.
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