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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06815/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede giudiziale, del beneficio della rivalutazione contributiva previsto per l'esposizione ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La Corte d'appello aveva dichiarato la decadenza dal diritto, ritenendo applicabile la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, non già solo ai singoli ratei di pensione eventualmente ricalcolabili, ma al diritto sostanziale alla rivalutazione contributiva. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, sostenendo che la decadenza dovesse riguardare solo i ratei e non il diritto al beneficio contributivo; con il secondo e il terzo ha dedotto la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, lamentando il mancato riconoscimento del coefficiente 1,5 per l'intero periodo di esposizione all'amianto e il mancato accertamento di tale esposizione. Ha inoltre chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per un asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il consolidato orientamento secondo cui la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, poiché la norma comprende tutte le domande che incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura, inclusa la quantificazione dell'anzianità contributiva utile. Ha inoltre ribadito che l'azione per il beneficio non coincide con la domanda di ricalcolo di ratei pensionistici, ma riguarda un diritto autonomo e strumentale alla pensione, e che pertanto la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e tutte le differenze da esso derivanti, non solo i ratei anteriori al triennio. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, perché ricomprende tutte le domande che incidono sull'acquisizione del diritto a pensione o sulla sua misura, inclusa la consistenza dell'anzianità contributiva.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    conv. con L. n. 438 del 1992

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, nel quale si innesta la disciplina decadenziale applicata alla controversia.

  • L. n. 438 del 1992

    conversione del D.L. n. 384 del 1992

    Richiamata quale legge di conversione della norma che ha modificato l'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al trattamento pensionistico, ma strumentale ad agevolarne l'accesso o ad aumentarne la misura; la sua domanda rientra nel perimetro della decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma evocata per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per l'istanza di rimessione al Primo Presidente e alle Sezioni Unite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico del ricorrente in caso di soccombenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La decadenza prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici si estende anche alle azioni volte al riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché tali domande incidono sulla misura della pensione e sulla consistenza dell'anzianità contributiva.
  • La domanda di rivalutazione contributiva per amianto non va confusa con la domanda di ricalcolo di singoli ratei pensionistici: essa mira all'accertamento di un beneficio previdenziale autonomo, ancorato a presupposti propri, pur strumentale alla pensione.
  • Quando opera la decadenza sul diritto alla rivalutazione contributiva, essa travolge tutte le differenze ad esso riconducibili e non soltanto i ratei maturati in un determinato arco temporale.
  • Se la giurisprudenza di legittimità risulta già consolidata sul punto, la mera allegazione di un preteso contrasto non basta, da sola, a imporre il rinvio alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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