Cassazione Penale, Ordinanza n. 02387/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Dalla motivazione emerge che il capo di imputazione riguardava condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La Corte rileva che i motivi dedotti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, trattandosi di impugnazione contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente, in sostanza, tenta di sollecitare un controllo su profili che presupporrebbero una verifica più ampia delle cause di proscioglimento, ma la Corte osserva che, in presenza del richiamo all'art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve ritenersi avere già escluso l'evidente sussistenza di cause di proscioglimento. Non emergono dal testo ulteriori specifici motivi di doglianza articolati dal ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in via de plano, ritenendo che i motivi proposti non siano consentiti contro la sentenza impugnata. Richiama il principio per cui, nella sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a dimostrare che il giudice ha verificato ed escluso l'esistenza di cause di proscioglimento, le quali devono risultare con evidenza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Nel contesto della sentenza di patteggiamento, il richiamo a questa norma è considerato sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso cause di proscioglimento; tali cause, per incidere sulla validità della decisione, devono emergere con evidenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di patteggiamento, sono proponibili solo motivi compatibili con la natura del provvedimento e non doglianze che esulino dai limiti propri di tale rito.
- Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, il richiamo all'art. 129 c.p.p. basta a dare conto del controllo del giudice sull'assenza di cause di proscioglimento, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- L'eventuale causa di proscioglimento deve risultare in modo evidente dagli atti per poter impedire la definizione del procedimento con patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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