Cassazione Penale, Ordinanza n. 04477/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 7 febbraio 2024. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica della propria condotta ai sensi dell'art. 385 c.p. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata non presenta errori di diritto nella sussunzione della condotta nella fattispecie di evasione, effettuata con corretta interpretazione dei dati normativi. Non emergono altri motivi di ricorso nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La condotta dell'imputato è stata ritenuta correttamente qualificata come evasione; non vi è errore di diritto nella sussunzione operata dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la qualificazione giuridica della condotta senza individuare un effettivo errore di diritto nella decisione impugnata.
- La corretta sussunzione del fatto nella fattispecie di evasione esclude la censura di illegittimità quando la motivazione del giudice di merito risulta coerente con i dati normativi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause ostative, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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