Cassazione Civile, Ordinanza n. 13761/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo presupposto. Dopo un precedente giudizio di cassazione che aveva cassato con rinvio il decreto della Corte d'appello di Perugia, il giudice del rinvio ha nuovamente liquidato l'indennizzo in favore di ciascun resistente, ma secondo il Ministero si è limitato a un calcolo aritmetico dell'eccedenza di durata, senza dare concreta attuazione ai principi di diritto già affermati dalla Cassazione. Il ricorrente ha quindi denunciato: violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c. per mancato rispetto del vincolo del rinvio; omessa motivazione su fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 per errata determinazione del periodo di ritardo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la complessità della vicenda, il numero dei procedimenti e delle parti, la declaratoria di incompetenza nei procedimenti presupposti, il comportamento processuale delle parti, l'uso dei poteri processuali e gli eventuali periodi di stasi processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, i tre motivi perché la Corte d'appello di rinvio non aveva dato completa attuazione ai principi fissati nel precedente giudizio rescindente: invece di procedere a una nuova valutazione in fatto sulla ragionevole durata del processo presupposto e sulle circostanze incidenti sulla sua complessità e sulla stasi processuale, si era limitata a una liquidazione sostanzialmente automatica e priva di adeguata motivazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può eluderne la portata con una motivazione meramente apparente o con un calcolo automatico
art. 112 c.p.c.
il giudice del rinvio deve pronunciarsi nei limiti del decisum e dare concreta risposta alle questioni rilevanti devolute e ai principi fissati in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è configurabile il vizio di violazione delle norme processuali quando il giudice di rinvio non si conformi al dictum rescindente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la mancata considerazione di fatti decisivi dedotti dalle parti può integrare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è denunciabile la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 quando la durata non ragionevole venga determinata senza la necessaria valutazione dei criteri legali
art. 2 L. n. 89/2001
la ragionevole durata del processo e il conseguente indennizzo devono essere determinati tenendo conto della complessità del caso, del comportamento delle parti e dell'apparato giudiziario, non potendosi ridurre la liquidazione a un mero automatismo aritmetico
art. 111 Cost.
la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva, sia pure sintetica, quando occorra valutare i presupposti dell'equa riparazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e deve colmare i vuoti motivazionali indicati nella precedente decisione, compiendo gli accertamenti di fatto richiesti.
- In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la liquidazione dell'indennizzo non può essere affidata a un mero calcolo aritmetico: occorre verificare concretamente la complessità della controversia, il comportamento delle parti, la condotta dell'autorità giudiziaria e gli eventuali tempi di stasi.
- Quando il processo presupposto presenti fasi segnate da declinatorie di incompetenza o da riassunzioni, il giudice dell'equa riparazione deve valutare unitariamente la vicenda processuale e sottrarre i soli tempi non necessari alla riassunzione, senza imputare automaticamente all'apparato giudiziario l'intero periodo trascorso.
- La motivazione del decreto sull'equa riparazione può essere sintetica, ma deve esporre i criteri concretamente utilizzati per stimare il segmento di durata eccedente il termine ragionevole e per giustificare l'importo liquidato.
- L'omesso esame delle circostanze dedotte e rilevanti ai fini della durata ragionevole del processo può integrare sia violazione del vincolo di rinvio sia vizio di motivazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001.
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