Cassazione Civile, Sentenza n. 19144/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva ricevuto plurimi avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione maggiori imposte IRES e IRAP per alcuni anni d'imposta, contestando la deducibilità di interessi passivi corrisposti su finanziamenti contratti con società finanziarie del gruppo per acquisire partecipazioni societarie. Secondo l'Ufficio, pur nel rispetto formale dell'art. 96, comma 7, TUIR, l'operazione era sostanzialmente antieconomica perché i finanziamenti avrebbero servito a sostenere interessi di altre società del gruppo e non la contraente: ciò emergeva, nell'impostazione dell'Ufficio, dalla scelta di estinguere prima altri finanziamenti infruttiferi, dalla contemporanea concessione di un finanziamento attivo a un'altra società del gruppo e dalla distribuzione di utili al socio anziché dall'estinzione del debito. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo il recupero in quanto l'operazione era complessivamente inattendibile e contraria ai canoni dell'economicità, e aveva reputato preclusa, per gli interessi passivi, una valutazione di inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (i) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non vi fosse stato un vero accertamento analitico-induttivo né una contestazione di norme violate, di passività inesistenti, di abuso o evasione; (ii) violazione dei principi di antieconomicità e inerenza, degli artt. 61, 96, comma 7, e 109 TUIR, dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli interessi passivi non possono essere disconosciuti senza una specifica valutazione di incongruità quantitativa e che l'antieconomicità non può tradursi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali; (iii) carenza di prova e di valenza indiziaria degli elementi utilizzati dall'Ufficio. La Corte ha ritenuto infondata la prima censura, ma ha accolto la seconda e la terza: ha affermato che gli interessi passivi sono sottratti a un giudizio di inerenza riferito a singoli ricavi o costi specifici, ma non a qualsiasi verifica della loro funzionalità all'attività d'impresa; ha precisato che l'antieconomicità può costituire indice di non inerenza solo se sorretta da un accertamento quantitativo e comparativo, ancorato ai dati contabili dell'impresa o al mercato; e ha concluso che la CTR aveva errato nel fondare il giudizio su valutazioni solo qualitative, così finendo per sindacare indebitamente scelte imprenditoriali. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha respinto la doglianza relativa alla qualificazione dell'accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973, ma ha accolto le censure centrali su inerenza, antieconomicità e riparto dell'onere probatorio. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese. Il punto decisivo è che l'antieconomicità non può essere affermata in via meramente qualitativa o intuitiva: deve essere dimostrata dall'Amministrazione con criteri quantitativi e comparativi, senza tradursi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali; solo così può assumere valore indiziario di non inerenza del costo.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
La rettifica del reddito è legittima quando l'Ufficio contesti l'indeducibilità di componenti passivi; il richiamo alla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo non è determinante se la contestazione riguarda una componente passiva ritenuta non deducibile e non un costo inesistente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'erronea indicazione della norma violata non determina nullità dell'avviso se i fatti posti a base della pretesa sono chiaramente esposti e idonei a sorreggerla.
art. 96, comma 7, t.u.i.r.
Non è la norma decisiva nella fattispecie, perché la contestazione non riguardava il meccanismo legale di deducibilità degli interessi passivi in rapporto al ROL, ma la loro indeducibilità integrale per asserita antieconomicità.
art. 109, comma 5, t.u.i.r.
Gli interessi passivi sono svincolati dalla correlazione a specifici ricavi o costi, ma non sono sottratti a ogni controllo: resta possibile verificare se il finanziamento e il relativo costo siano funzionali all'attività d'impresa.
art. 55, comma 1, t.u.i.r.
La nozione di reddito d'impresa esprime la derivazione degli atti dall'esercizio dell'impresa e fonda il requisito dell'inerenza del costo.
art. 2697 c.c.
Il contribuente deve provare i presupposti di deducibilità del costo, inclusa l'inerenza; se l'Amministrazione allega l'antieconomicità come indice di non inerenza, su di essa grava la prova di tale circostanza indiziaria.
art. 10-bis legge n. 212 del 2000
La fattispecie non è stata trattata come abuso del diritto; mancava una contestazione espressa in termini di operazione elusiva e non erano state attivate le garanzie proprie della disciplina antiabuso.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale norma processuale di riferimento del ricorso per cassazione in materia tributaria.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, l'antieconomicità di un costo non coincide con la sua non inerenza, ma può costituire un indice sintomatico di estraneità del costo all'attività d'impresa solo se supportata da un accertamento fattuale serio e comparativo.
- La valutazione di antieconomicità richiede un raffronto quantitativo con i dati contabili dell'impresa e/o con parametri di mercato; un giudizio meramente qualitativo o intuitivo si risolve in un sindacato non consentito sulle scelte imprenditoriali.
- Per gli interessi passivi, l'art. 109, comma 5, t.u.i.r. esclude la necessità di dimostrare la correlazione a specifici ricavi o costi, ma non elimina il controllo sulla funzionalità del finanziamento all'attività d'impresa nel suo complesso.
- L'Amministrazione finanziaria che contesti la deduzione di un costo per antieconomicità deve indicare i parametri concreti che rendono sproporzionata la spesa; solo dopo tale prova il contribuente è chiamato a dimostrare la regolarità dell'operazione.
- La mera scelta imprenditoriale di mantenere un finanziamento, distribuirе utili o concedere altri finanziamenti infragruppo non basta, da sola, a fondare l'indeducibilità del costo se non è dimostrato il carattere sproporzionato e incongruo dell'operazione rispetto all'impresa o al mercato.
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