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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40903/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze nella parte in cui aveva respinto la domanda indennitaria ex art. 35-ter Ord. pen. relativa all'inadeguatezza dei servizi igienici della cella (mancanza di separazione tra camera di detenzione e servizi). Sosteneva che tale questione fosse già stata proposta al magistrato di sorveglianza di Pisa e che, quindi, non potesse essere considerata nuova in sede di reclamo; richiamava inoltre gli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU e deduceva violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che nella domanda originaria rivolta al magistrato di sorveglianza di Pisa vi fosse solo un generico riferimento alla non conformità igienico-sanitaria del bagno e non una specifica allegazione circa la mancanza della separazione tra cella e servizi; perciò la lamentata carenza è stata considerata 'domanda nuova' e il Tribunale di sorveglianza ha correttamente respinto la relativa parte dell'istanza. La Corte ha richiamato il principio per cui il reclamo deve riguardare quanto già sottoposto al magistrato di sorveglianza, al fine di evitare riforme su punti intenzionalmente sottratti alla sua cognizione. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina l'indennizzo per privazione ingiusta della libertà personale o per condizioni detentive irregolari; è la norma sostanziale evocata per richiedere l'indennizzo relativo al periodo di carcerazione e alle carenze igienico-sanitarie.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato come parametro di tutela contro trattamenti inumani o degradanti; il ricorrente invocava la norma per qualificare le carenze igieniche come violazione dei diritti umani, ma la Corte non ha potuto esaminare la specifica presunta violazione perché la relativa circostanza non era stata adeguatamente proposta in primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (presunta violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la questione era nuova e non soggetta a revisione in sede di reclamo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione del motivo in cassazione; la Corte indica di aver riportato il motivo nei limiti consentiti da tale norma (limiti di riproduzione).

Massime di principio

  • In procedimenti indennitari ex art. 35-ter Ord. pen. è fondamentale che tutte le specifiche allegazioni di fatto (es. mancanze strutturali precise) siano formulate già nella domanda originaria al magistrato di sorveglianza; circostanze sollevate per la prima volta in sede di reclamo possono essere considerate 'nuove' e quindi inammissibili.
  • Il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza ha natura rimediale rispetto al provvedimento del magistrato di sorveglianza: esso può riguardare solo questioni previamente poste al magistrato, per evitare riforme su punti mai sottoposti alla sua valutazione.
  • Le questioni di natura sostanziale collegate ai diritti fondamentali (es. art. 3 CEDU) devono essere concrete e specifiche fin dall'origine, altrimenti il giudice d'appello o di legittimità potrebbe non esaminarle per ragioni di ammissibilità procedurale.
  • Ricorrere in cassazione per presunte violazioni di diritto richiede che il profilo di illegittimità sia fondato su atti e deduzioni già presenti nel grado precedente; altrimenti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e soggetto a condanna per spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende).
  • Per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni, chi presenta domande indennitarie o reclami dovrebbe dettagliare e documentare sin dall'inizio tutte le condizioni concrete oggetto di lamentela (fotografie, relazioni mediche, testimonianze, descrizioni precise), e segnalare espressamente eventuali profili di violazione dei diritti fondamentali.

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