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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera di Giunta comunale n. 102 del 22 maggio 2025, recante l’approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento in concessione della struttura comunale “Stadio Morandi”; - della determinazione dirigenziale n. 37/48 del 26 maggio 2025, recante l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di una porzione dell’impianto sportivo Morandi di Umbertide – lotto 1 – gioco del calcio; - della determinazione dirigenziale n. 37/48 del 26 maggio 2025, recante l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione di una porzione dell’impianto sportivo Morandi di Umbertide – lotto 2 – atletica leggera; - della determinazione dirigenziale n. 37/58 del 30 giugno 2025, recante la nomina della Commissione valutatrice; nonché, per quanto di ragione, della delibera di Giunta comunale n. 70 del 2025, avente ad oggetto: “Impianto sportivo “Stadio Morandi”: determinazioni”.

Giustizia amministrativa202500299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indirizzo, avvisi pubblici e nomina della commissione valutatrice relativi all'affidamento in concessione separata di due porzioni dello Stadio Morandi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta comunale recante le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione dello Stadio Morandi, gli avvisi pubblici relativi ai due lotti dell'impianto — gioco del calcio e atletica leggera — e la determinazione di nomina della commissione valutatrice. Ha contestato, in particolare, la scelta del Comune di affidare separatamente la gestione della pista di atletica e dei campi di calcio, nonché plurimi profili di illegittimità degli avvisi e della nomina della commissione. Il Comune ha sollevato eccezioni processuali e dedotto l'infondatezza delle censure nel merito. Dopo un'ordinanza istruttoria e la prospettazione di possibili profili di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità, la ricorrente ha dichiarato, prima della decisione di merito, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla suddivisione dell'impianto in lotti, agli avvisi pubblici e alla nomina della commissione. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima dell'introito della causa per la decisione, la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. In ragione della particolarità della vicenda amministrativa, le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso, quando interviene prima della decisione di merito.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, il giudice non può esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati se viene meno l'interesse attuale alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione in considerazione della particolarità della vicenda amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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