Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2025 n. 112 - Corte Costituzionale

ICI - Esenzione per l'abitazione principale - Definizione di abitazione principale ai fini dell'agevolazione - Possibilità di considerare tale anche l'abitazione in cui dimori abitualmente il solo contribuente che ne sia possessore e non anche i suoi familiari - Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e di capacità contributiva - Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Corte di cassazione ha censurato l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella versione modificata dalla legge n. 296 del 2006, perché subordinava il beneficio ICI per l'abitazione principale alla dimora abituale nell'immobile sia del contribuente possessore sia dei suoi familiari. Le controversie riguardavano avvisi ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011: in un caso, la contribuente era comproprietaria al 50% con il coniuge, che aveva trasferito la residenza in un altro Comune; nell'altro, il Comune contestava il beneficio perché non risultava dimorare nell'immobile anche il nucleo familiare. La questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., per l'irragionevole disparità tra contribuenti coniugati non conviventi e persone singole, per l'irrilevanza del nucleo familiare rispetto a un'imposta reale e per la penalizzazione della famiglia. La Corte ha riunito le due questioni.

La decisione

La Corte costituzionale, con sentenza deliberata il 24 giugno 2025, ha accolto le questioni e dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 nella parte in cui richiedeva anche la dimora abituale dei familiari. La definizione costituzionalmente corretta considera abitazione principale quella in cui dimora abitualmente il contribuente titolare del diritto reale, senza che debbano dimorarvi anche i familiari. La Corte ha ritenuto la previsione irragionevolmente discriminatoria ai sensi dell'art. 3 Cost., incoerente con la natura reale dell'ICI e contraria agli artt. 29 e 31 Cost., che impediscono misure fiscali penalizzanti per la famiglia. La decisione non liquida spese né dispone rinvio; risolve le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    È pertanto con ciò coerente il rilievo attribuito a elementi oggettivi relativi all'immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari. Il riferimento ai familiari contenuto nella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente.

    Per l'esenzione ICI rileva la dimora abituale del contribuente che possiede l'immobile; la convivenza o la dimora dei familiari non può essere imposta come requisito aggiuntivo. La norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui includeva tale requisito.

  • Art. 3 della Costituzione

    Dunque, la disposizione censurata, disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari.

    È irragionevole differenziare l'accesso al beneficio in base allo stato coniugale o alla convivenza familiare quando il contribuente dimora abitualmente nell'immobile di cui è titolare.

  • Art. 53, primo comma, della Costituzione

    È pertanto con ciò coerente il rilievo attribuito a elementi oggettivi relativi all'immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari.

    In un'imposta reale sul possesso o sulla titolarità di diritti immobiliari, il requisito dell'agevolazione deve essere collegato a elementi oggettivi riferiti al bene e al suo uso abitativo, non allo status familiare del contribuente.

  • Artt. 29 e 31 della Costituzione

    Una lettura combinata dei due precetti costituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz'altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione.

    La Costituzione non impone necessariamente agevolazioni fiscali per la famiglia, ma vieta che la disciplina tributaria la penalizzi; è quindi illegittimo negare il beneficio al contribuente coniugato non convivente per il solo fatto che i familiari dimorino altrove.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni ICI sull'abitazione principale, è sufficiente che l'immobile costituisca la dimora abituale del contribuente che ne è proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale; non è necessario che vi dimorino anche il coniuge o gli altri familiari.
  • La diversa residenza o dimora abituale dei coniugi non esclude di per sé il beneficio per l'immobile in cui il contribuente titolare del diritto reale vive abitualmente; la disciplina non può presumere che l'assetto familiare coincida sempre con la coabitazione.
  • Per un'imposta reale sugli immobili, i requisiti dell'esenzione devono riferirsi principalmente al bene e al suo effettivo utilizzo, non allo status coniugale o alla composizione del nucleo familiare.
  • Le agevolazioni fiscali non devono necessariamente favorire la famiglia, ma non possono penalizzare chi sceglie il matrimonio o vive separatamente dal coniuge per esigenze concrete, come lavoro o assistenza familiare.
  • La decisione riguarda la disposizione ICI esaminata e la sua definizione di abitazione principale; non va estesa automaticamente a discipline tributarie diverse senza verificarne il testo e il quadro normativo applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.