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Sentenza

Sentenza del 18/07/2025 n. 20103 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda dodici avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005: tre emessi alla A.A. Snc, ormai cancellata, per maggiori redditi d’impresa ricostruiti tramite indagini bancarie; sei notificati agli ex soci A.A. e B.B. per imputare loro quei redditi per trasparenza; e tre notificati ad A.A. per compensi professionali non dichiarati, asseritamente percepiti come amministratore di varie società, con riprese ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Dopo l’annullamento degli atti da parte della CTP di Foggia e il rigetto dell’appello erariale da parte della CTR Puglia, la Cassazione, con ordinanza n. 9423/2020, cassò con rinvio, censurando l’erronea affermazione di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale e la valutazione non analitica delle operazioni bancarie e delle giustificazioni dei contribuenti. Nel giudizio di rinvio la CTR, con sentenza n. 1855/2021 dell’11 giugno 2021, accolse l’appello dell’Agenzia e rigettò i ricorsi dei contribuenti, ritenendo rinunciate alcune questioni e non superata la presunzione di ricavi non dichiarati. A.A. ha impugnato tale sentenza con quattro motivi: violazione degli artt. 56 del D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., perché le questioni assorbite in primo grado erano state riproposte in appello senza necessità di appello incidentale né, poi, di ricorso incidentale per cassazione; violazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sull’onere della prova, per l’asserita mancanza di prova della riferibilità alla società dei conti intestati a terzi; motivazione apparente su tale riferibilità; violazione dell’art. 2704 c.c. riguardo alla data certa delle dichiarazioni di gratuità degli incarichi di amministratore.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri tre. Ha stabilito che le questioni rimaste assorbite dalla decisione integralmente favorevole della CTP potevano essere semplicemente riproposte in appello ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 546/1992: non occorrevano né appello incidentale né ricorso incidentale per cassazione. La CTR ha quindi errato nel considerarle rinunciate e precluse nel giudizio di rinvio. Le valutazioni di merito formulate dalla CTR sulle questioni che aveva preliminarmente dichiarato inammissibili sono prive di effetti, perché il giudice, una volta definita la questione in rito, si era spogliato del potere di decidere sul merito; per questo i restanti motivi, rivolti contro quelle valutazioni, sono inammissibili. La Corte ha cassato la sentenza n. 1855/2021 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia anche sulle questioni riproposte dai contribuenti. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti né delle contestazioni tributarie.

Norme richiamate

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In un simile contesto, poiché il giudizio di primo grado aveva avuto un esito per loro totalmente vittorioso, i contribuenti non erano affatto tenuti ad avvalersi dello strumento dell'appello incidentale per investire di quelle questioni il giudice superiore, risultando all'uopo sufficiente la riproposizione delle stesse ai sensi dell' art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Le questioni rimaste assorbite da una decisione di primo grado integralmente favorevole alla parte non devono essere devolute con appello incidentale: è sufficiente riproporle in appello, così da mantenerle in discussione se la decisione favorevole viene riformata.

  • Art. 371-bis c.p.c.

    il ricorrente ha regolarmente adempiuto gli incombenti processuali disposti dalla Corte con ordinanza interlocutoria n. 25150/2024 del 19 settembre 2024, depositando nei venti giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo assegnato la documentazione comprovante l'attività espletata, giusta quanto stabilito a pena di improcedibilità dall' art. 371-bis c.p.c., applicabile estensivamente all'ipotesi di rinnovazione della notificazione del ricorso

    In caso di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la parte deve documentare tempestivamente l’attività richiesta dalla Corte; l’inosservanza del termine comporta l’improcedibilità.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    La disposizione è applicata quale base processuale per cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, affinché proceda a un nuovo esame.

  • Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    La Corte dispone il rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati nella decisione di legittimità.

  • Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata per applicare al processo tributario le disposizioni del giudizio di cassazione sulla cassazione con rinvio e sulla rimessione delle spese al giudice del rinvio.

  • Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    La decisione sulle spese del giudizio di cassazione viene rimessa al giudice di rinvio, insieme al nuovo esame della controversia.

Massime di principio

  • Se una parte vince integralmente in primo grado e alcune sue questioni restano assorbite, in appello è sufficiente riproporle espressamente: non è necessario un appello incidentale. Se la decisione favorevole viene poi cassata con rinvio, tali questioni non possono essere considerate rinunciate per il solo fatto che non siano state oggetto di ricorso incidentale per cassazione.
  • Quando il giudice dichiara una questione inammissibile o altrimenti preclusa, le successive considerazioni sul merito della stessa, formulate nella medesima sentenza, non producono effetti decisori. L’impugnazione deve quindi colpire la statuizione pregiudiziale; non sussiste interesse a contestare come autonoma decisione le argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam.
  • La cassazione con rinvio per un errore processuale sulla preclusione delle questioni non equivale a riconoscere la fondatezza delle pretese tributarie del contribuente: il giudice del rinvio deve esaminare nel merito le questioni correttamente mantenute in discussione e decidere anche sulle spese.

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