Cassazione Civile, Ordinanza n. 23900/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un medico libero professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria della società debitrice per compensi professionali maturati nel tempo, chiedendo in parte la prededuzione e in parte il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il giudice delegato aveva accolto solo parzialmente la domanda; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto il credito in misura superiore a quella ammessa in verifica, valorizzando la ricognizione compiuta dal commissario giudiziale nel precedente concordato, ma aveva escluso la restante parte per insufficienza della prova, dichiarando generica la testimonianza richiesta. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere il tribunale considerato come confessorie le scritture contabili e la mancata contestazione del credito; omessa motivazione sulla prova testimoniale; violazione dell’art. 111 l. fall. e omessa motivazione sulla prededuzione, sostenendo che tutte le prestazioni rese durante la pendenza della procedura andassero ammesse in prededuzione; violazione dell’art. 2751-bis c.c. e omessa motivazione sul privilegio, affermando l’unitarietà delle prestazioni rese senza soluzione di continuità dal 2008 al 2014; ulteriore omessa motivazione per disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, inammissibili il terzo e il quarto per difetto di specificità, inammissibili il quinto e il sesto perché la questione non risultava trattata dal giudice di merito e non era stata adeguatamente documentata la sua deduzione, e inammissibile anche il settimo per le stesse ragioni sul tema della prededuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che le scritture contabili potessero valere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, come prova opponibile al curatore o alla procedura; ha ritenuto carente di autosufficienza la doglianza sulla mancata contestazione; ha escluso il vizio motivazionale perché non riconducibile alle figure di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione; ha affermato che la prededuzione non deriva dalla sola maturazione del credito durante la procedura, ma richiede un nesso funzionale o genetico con la procedura stessa e con il piano o la proposta; ha dichiarato nuove e quindi inammissibili le censure sul privilegio ex art. 2751-bis c.c. e sulla disparità di trattamento, perché non emergevano dalla decisione impugnata né risultava provata la loro deduzione in merito. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La parte che deduce il credito deve allegare e provare i fatti costitutivi; la censura è stata ritenuta infondata anche perché le scritture contabili non sono opponibili al curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
artt. 2709 e 2710 c.c.
L’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute non è opponibile al curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 115, comma 1, c.p.c.
La non contestazione richiamata dalla parte non operava nel giudizio di opposizione, in cui la procedura non si era costituita.
art. 111 l. fall.
La prededuzione richiede che il credito sia collegato alla procedura e alla sua funzionalità, non essendo sufficiente che il credito sia maturato durante la procedura.
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Il motivo sul privilegio è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata in sentenza e non era stata dimostrata la sua rituale deduzione nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le scritture contabili dell’imprenditore non sono di per sé opponibili al curatore o alla procedura come prova piena del credito.
- La mancata contestazione del credito non determina automaticamente l’ammissione al passivo e, in ogni caso, la censura deve essere autosufficiente e specifica quanto ai fatti processuali rilevanti.
- In cassazione è deducibile solo il vizio motivazionale che si traduca in una delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La prededuzione non dipende dalla sola collocazione temporale del credito durante la procedura concorsuale, ma richiede un nesso funzionale o genetico tra l’obbligazione e la procedura stessa, o comunque che il credito sia previsto dal piano o funzionale alla sua esecuzione.
- Le censure nuove o non adeguatamente documentate circa questioni non trattate nella decisione impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica in quali atti di merito le abbia prospettate.
- Il privilegio del credito e ogni profilo di disparità di trattamento devono essere specificamente dedotti e sostenuti con riferimento agli atti del giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
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