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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11379/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa contro il debitore da una banca, con intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione aveva disposto un secondo esperimento di vendita con ribassi, a seguito di un'istanza del professionista delegato. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi sostenendo che il primo tentativo di vendita fosse viziato da errori negli avvisi di vendita e dall'omesso compimento di alcuni adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita, in particolare l'invio di duecento comunicazioni ai residenti nelle vicinanze dell'immobile pignorato. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione meramente interlocutorio e ricognitivo, e aveva regolato le spese con compensazione parziale nella fase di merito, lasciando ferme le statuizioni della fase sommaria, compresa la condanna ex art. 96 c.p.c. Il ricorrente ha quindi censurato: 1) la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che il decreto fosse un vero atto esecutivo impugnabile ex art. 617 c.p.c. e non un atto interlocutorio; 2) la regolazione delle spese e la conferma della condanna per responsabilità aggravata, deducendo violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. e la necessità di una valutazione unitaria delle spese dell'intero giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti e insufficiente ricostruzione degli atti rilevanti, non consentendo di verificare la natura del decreto opposto e quindi la censura sulla sua impugnabilità. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che le opposizioni esecutive in senso stretto costituiscono un giudizio unitario a bifasicità eventuale, per cui le spese devono essere regolate complessivamente sull'esito finale dell'intera opposizione, senza distinzione incoerente tra fase sommaria e fase di merito. In applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio di opposizione, eliminando anche la condanna ex art. 96 c.p.c., perché il decreto opposto era stato nel frattempo revocato dal giudice dell'esecuzione per il mancato espletamento della pubblicità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione per il parziale accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte però non entra nel merito della impugnabilità del decreto, perché il motivo è dichiarato inammissibile per carenze espositive.

  • art. 591-ter c.p.c.

    richiamato per distinguere i provvedimenti del giudice dell'esecuzione reclamabili in materia di vendita delegata dai provvedimenti meramente interlocutori o decisori.

  • art. 560 c.p.c.

    citato nel contesto dell'autorizzazione alla predisposizione dell'ordine di liberazione dell'immobile, quale attività collegata alle operazioni esecutive.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la mancanza di un'adeguata esposizione dei fatti e della trascrizione o specificazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza riferito all'esito complessivo della controversia, nelle opposizioni esecutive definite con due fasi.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata viene meno quando, all'esito complessivo del giudizio, difetta il presupposto dell'integrale soccombenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del ricorso con sintesi di inammissibilità e/o infondatezza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si censura la natura impugnabile di un provvedimento dell'esecuzione, il ricorrente deve ricostruire in modo completo e autosufficiente gli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • Nelle opposizioni esecutive in senso stretto che si articolano in fase sommaria e fase di merito, la regolazione delle spese va compiuta unitariamente sull'esito finale dell'intera controversia e non separatamente per ciascuna fase.
  • È illegittima una disciplina delle spese che, nella stessa opposizione esecutiva, applichi criteri diversi e disomogenei tra fase sommaria e fase di merito senza tener conto del risultato complessivo del giudizio.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere mantenuta quando, a esito complessivo del giudizio, venga meno il presupposto dell'integrale soccombenza della parte condannata.
  • La revoca del provvedimento opposto in corso di causa può incidere decisivamente sulla regolazione delle spese dell'intera opposizione, giustificando la compensazione integrale quando elimina il presupposto della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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