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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24822/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero non specifiche e meramente riproduttive di quelle già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dal testo emerge che il ricorso per cassazione riproponeva in larga parte, in modo sostanzialmente identico, le stesse censure già svolte con l’atto di appello e già esaminate dalla corte territoriale. Le doglianze attenevano al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen., dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonché alla possibilità di riconoscere un vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 cod. pen. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata aveva affrontato tali questioni in modo adeguato, logico, non contraddittorio e conforme alle emergenze processuali, mentre il ricorso si limitava a frammentare il tessuto motivazionale senza confrontarsi realmente con esso in modo unitario e critico.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    attenuante di cui all’art. 648, comma quarto cod. pen.

    richiamata come oggetto di doglianza difensiva già esaminata e disattesa dalla corte di merito; il ricorso non ne evidenzia un vizio specifico di motivazione.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

    richiamata come ulteriore doglianza già affrontata in appello e non suscettibile di rivalutazione in cassazione sulla base di censure meramente reiterative.

  • art. 89 c.p.

    possibilità di riconoscere del vizio parziale di mente, ai sensi dell’art. 89 cod. pen.

    tema devoluto con il ricorso, ma già valutato dalla corte di appello; la cassazione non ravvisa una critica specifica idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    prescrizione di anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, i motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla sentenza di merito, senza una critica argomentata e specifica della motivazione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto con la motivazione della sentenza nel suo complesso; la mera parcellizzazione delle argomentazioni difensive non soddisfa l’onere di critica richiesto in cassazione.
  • Quando la decisione di appello abbia motivato in modo logico, completo e non contraddittorio sul mancato riconoscimento di attenuanti o su valutazioni inerenti alla capacità di intendere e di volere, la riproposizione delle stesse doglianze senza reali elementi di novità integra un motivo soltanto apparente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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