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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9680/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri frazionati 10/02/2020-30/06/2020 e 13/12/2022-23/01/2023. Il rigetto si fondava sulla pendenza di un procedimento penale, definito in primo grado con condanna, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fatto commesso nel periodo intercorrente fra le due frazioni oggetto della richiesta. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto a provvedimento dello stesso Tribunale che, pochi giorni prima (09/05/2023), aveva invece accolto un reclamo analogo relativo a semestri precedenti basandosi sul medesimo fatto-reato; inoltre deduceva che l'arresto del 2022 fosse un fatto isolato, che avesse svolto attività lavorativa nel periodo intercorso e che il Tribunale non avesse valutato il percorso rieducativo e la condotta intramuraria nel semestre richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. La Corte ha rilevato carenze motivazionali: il Tribunale non ha valutato specificamente la condotta del detenuto nel semestre per il quale si richiedeva il beneficio e non ha esaminato la natura del fatto-reato intercorso né spiegato perché la sua commissione dimostrasse la mancata partecipazione all'opera di rieducazione per tutto il periodo. La Corte ha richiamato i principi dell'art. 54 ord. pen. e la giurisprudenza secondo cui la valutazione della liberazione anticipata deve concentrarsi sulla partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, con valutazione frazionata, salvo che comportamenti successivi o anteriori rilevino in termini motivati; per tali ragioni è stato disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    Subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione deve riguardare la partecipazione nel semestre di riferimento

  • Cass. Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013

    Principio che impone la valutazione frazionata della condotta per ciascun semestre rilevante e che l'esame deve riguardare l'impegno dimostrato nel corso di ciascun semestre, non potendosi limitare a considerazioni generiche sul passato

  • Cass. Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 (Ndoci)

    La ricaduta nel reato è elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e può influenzare negativamente la valutazione, ma occorre motivare il nesso temporale e causale con i semestri in esame

  • Cass. Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997 (Pirozzi)

    Conferma che la commissione di reati può essere valutata negativamente ai fini dei benefici, ma resta necessario un giudizio motivato e circostanziato

  • Cass. Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021 (P.)

    La commissione di reati in periodo antecedente e fuori dal carcere non può automaticamente influenzare negativamente la valutazione della condotta durante i semestri oggetto della richiesta, salvo motivazioni specifiche

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata deve essere effettuata per ciascun semestre in maniera autonoma: il giudice deve esaminare la partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo specifico richiesto
  • La semplice pendenza o la mera menzione di un procedimento penale intervenuto in un periodo diverso non è sufficiente a giustificare il diniego: il Tribunale deve valutare specificamente la natura e la rilevanza della condotta contestata e spiegare il nesso con la mancata partecipazione alla rieducazione
  • Comportamenti commessi fuori dal periodo carcerario e antecedenti al semestre richiesto non implicano automaticamente l'esclusione del beneficio; occorre motivare perché tali comportamenti ricadano negativamente sulla condotta intramuraria
  • Il giudice deve motivare espressamente l'esame della condotta intramuraria (disciplinare, lavorativa, educativa) per il semestre considerato: la mancanza di valutazione intramuraria rende la decisione viziata
  • Se il ricorrente dimostra elementi positivi (es. attività lavorativa, percorso rieducativo) nel periodo intercorso, il Tribunale deve prenderli in considerazione e confrontarli con gli elementi negativi, motivando la decisione finale

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