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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 326580 del 07.08.2025, con cui il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Imprese del Comune di Taranto ha disposto la revoca (rectius: l’annullamento d’ufficio) in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della licenza di pubblico spettacolo n. 13/2025, precedentemente rilasciata, ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931, al ricorrente sig. Busselli Mario in data 16.05.2025, per l’esercizio temporaneo (sino al 30.09.2025) dell’attività di spettacoli viaggianti (“Luna Park” per bambini) su area privata di proprietà del predetto sita in Taranto distinta nel N.C.E.U. al foglio 280 p.lle 98 e 106, con contestuale ordine di cessazione immediata dell’attività in questione e di rimozione delle strutture presenti sull’area stessa entro e non oltre cinque giorni dalla notifica del provvedimento comunale; - di ogni atto presupposto e conseguente, e segnatamente: - del parere della Direzione Urbanistica del Comune di Taranto (di riscontro alla richiesta prot. n. 139621/2025); - della successiva nota della Direzione Urbanistica prot. 173775 del 22.07.2025, secondo cui “ …l'esercizio dell'attività di “Luna Park” non risulta compatibile con la disciplina della “Zona Speciale Vincolata (A3)” di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.…”; - della successiva nota della Direzione Urbanistica (di riscontro alla comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0305533 del 24.07.2025).

Giustizia amministrativa202500911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della licenza di pubblico spettacolo per un Luna Park temporaneo, con ordine di cessazione immediata dell’attività e rimozione delle strutture

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico spettacolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 7 agosto 2025, formalmente qualificato come revoca ma sostanzialmente adottato quale annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, relativo alla licenza di pubblico spettacolo rilasciata il 16 maggio 2025 ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. per l’esercizio, fino al 30 settembre 2025, di un Luna Park per bambini su area privata. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la violazione dei principi di buona amministrazione e del giusto processo, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e manifesta ingiustizia. In particolare, il ricorrente ha contestato l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull’affidamento generato dal precedente rilascio della licenza e l’erroneità del presupposto urbanistico secondo cui l’attività sarebbe incompatibile con la Zona Speciale Vincolata A3 del PRG. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto prima facie fondate le censure, rilevando che le strutture, consistenti in giochi per bambini semplicemente poggiati al suolo, apparivano opere precarie stagionali rientranti nell’attività edilizia libera e prive di particolare impatto urbanistico o ambientale; ha inoltre rilevato che il provvedimento non individuava un interesse pubblico concreto e immediato, diverso dal mero ripristino della legalità, prevalente sull’affidamento del privato, né richiamava l’ipotesi di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il ricorrente ha dichiarato di avere conseguito, in seguito all’ordinanza cautelare n. 437/2025, l’utilità sostanziale perseguita: la possibilità di installare temporaneamente le attrattive ludiche e svolgere l’attività fino al 30 settembre 2025. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito. Pur senza pronunciare l’annullamento dell’atto, il TAR ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo evidente l’iniziale fondatezza del ricorso sulla base delle considerazioni già espresse in sede cautelare: assenza di una motivazione riferita a un interesse pubblico concreto e prevalente e mancato richiamo alla falsa rappresentazione della realtà da parte dell’istante. Il Comune di Taranto è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per le spese di tutte le fasi del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole richiede, secondo la valutazione espressa in sede cautelare, la considerazione di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull’affidamento del privato; il mero ripristino della legalità non è sufficiente, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato non richiamava né applicava la disciplina relativa alla falsa o inesatta rappresentazione della realtà da parte del privato.

  • artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Costituiscono la base normativa della licenza di pubblico spettacolo rilasciata al ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato nella fase cautelare quale fondamento della tutela presidenziale provvisoria e urgente in presenza di fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità e urgenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato applicato per porre le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.

    È stato richiamato dall’amministrazione quale disciplina della Zona Speciale Vincolata A3, ritenuta ostativa all’esercizio dell’attività; tale presupposto è stato contestato dal ricorrente e non è stato definitivamente esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza amministrativa o fattuale soddisfa pienamente, integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, eliminando ogni utilità residua di una pronuncia di merito.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo favorevole non può essere fondato sul solo ripristino della legalità violata, ma deve esplicitare un interesse pubblico concreto e attuale, comparato con l’affidamento maturato dal destinatario del titolo.
  • La disciplina derogatoria connessa alla falsa o inesatta rappresentazione della realtà da parte del privato non può essere valorizzata in via postuma se il provvedimento di autotutela non individua e motiva specificamente tale presupposto.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda alla luce degli elementi già esaminati, anche nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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