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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2639

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2639 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R2639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare determinate merci avicole a seguito di nuovi focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, sospende o limita l’ingresso dalle nuove zone colpite; dall’altro, per alcune zone del Canada, reintroduce l’autorizzazione all’ingresso perché la Commissione ha ritenuto sufficienti le garanzie sanitarie fornite. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con effetti immediati sugli scambi verso l’UE; non introduce una disciplina generale nuova ma aggiorna le autorizzazioni territoriali già esistenti.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene nel quadro della disciplina UE sull’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, con riferimento specifico al rischio sanitario connesso all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione aggiorna gli elenchi delle zone autorizzate o sospese per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, sulla base delle notifiche ricevute e delle misure veterinarie adottate dai paesi interessati.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Il considerando richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo sono quelli direttamente modificati dal presente regolamento.

Presupposti fattuali: focolai di HPAI e misure restrittive

La Commissione prende atto della comparsa di nuovi focolai di HPAI:

  • in Canada, due focolai nel pollame in Manitoba e Saskatchewan, confermati il 1° e il 2 dicembre 2025;
  • nel Regno Unito, cinque focolai nel pollame in Kent, Lincolnshire, Norfolk e Suffolk, confermati tra il 3 e l’8 dicembre 2025;
  • negli Stati Uniti, 25 focolai nel pollame in Indiana, Iowa, North Carolina, North Dakota, South Dakota e Vermont, confermati tra il 28 novembre e l’8 dicembre 2025.

In tutti e tre i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Le informazioni epidemiologiche e le misure adottate sono state valutate dalla Commissione ai fini della protezione dello stato sanitario degli animali nell’Unione.

Effetti sulle importazioni dall’Unione: sospensioni e riaperture

La logica del regolamento è duplice. Da un lato, per le nuove aree colpite da HPAI, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna viene sospeso o limitato in relazione alle zone interessate. Dall’altro lato, per alcune precedenti zone canadesi la Commissione ritiene superata la situazione sanitaria che aveva determinato la sospensione e quindi reintroduce l’autorizzazione all’importazione.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V, parte 1, sezione B, è aggiornato per il Canada con la sostituzione delle righe relative alle zone CA-2.286, CA-2.289, CA-2.297, CA-2.298, CA-2.301 e CA-2.303, nonché con l’inserimento delle nuove zone CA-2.318 e CA-2.319. Per tali zone sono indicate le categorie ammesse e le date rilevanti di insorgenza/conferma del focolaio.

Per il Regno Unito sono aggiunte le zone GB-2.437, GB-2.438, GB-2.439, GB-2.440 e GB-2.441, riferite a aree circolari di 10 km nei pressi di Chedburgh, Newington, Gainsborough, Sudbrooke e Dereham.

Per gli Stati Uniti sono aggiunte numerose zone da US-2.1171 a US-2.1195, relative a diversi focolai nei territori di Indiana, Iowa, North Carolina, Illinois, Vermont, South Dakota e North Dakota, con delimitazioni circolari di 10 km e coordinate GPS specifiche.

Nella parte 2 dell’allegato V sono riportate le descrizioni territoriali dettagliate delle nuove zone: per il Canada, le zone CA-2.318 (Manitoba) e CA-2.319 (Saskatchewan) con indicazione dei comuni coinvolti nelle zone di protezione e sorveglianza; per il Regno Unito, le aree di 10 km di raggio centrate sulle coordinate WGS84 indicate; per gli Stati Uniti, le singole zone di 10 km riferite ai counties interessati.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in parallelo per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le voci canadesi CA-2.286, CA-2.289, CA-2.297, CA-2.298, CA-2.301 e CA-2.303 sono sostituite; le zone CA-2.318 e CA-2.319 sono aggiunte; e sono inserite le nuove zone del Regno Unito GB-2.437 a GB-2.441 e degli Stati Uniti US-2.1171 a US-2.1195.

Per ciascuna zona sono riportate le categorie di prodotti interessate e, quando previsto, le date di applicazione. Le modifiche riflettono la medesima impostazione prudenziale adottata per l’allegato V, ma applicata alla diversa tipologia di prodotti di origine animale disciplinati dall’allegato XIV.

Motivazione di urgenza ed entrata in vigore

La Commissione evidenzia che le modifiche devono avere effetto con urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi, in particolare con il Canada. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi territoriali UE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. L’intervento incide sulle tabelle che elencano i paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Canada: riapertura e aggiornamento di zone precedentemente sospese

Per alcune zone canadesi già soggette a sospensione, la Commissione ritiene che le informazioni aggiornate fornite dal Canada e le misure adottate consentano di reautorizzare l’ingresso nell’Unione. Sono quindi modificate le voci relative alle zone CA-2.286, CA-2.289, CA-2.297, CA-2.298, CA-2.301 e CA-2.303, e sono aggiunte le nuove zone CA-2.318 e CA-2.319, con le relative descrizioni territoriali nelle parti 1 e 2 dell’allegato V e nelle corrispondenti voci dell’allegato XIV.

Nuovi focolai HPAI nel Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti

A seguito dei nuovi focolai notificati, l’ingresso nell’Unione è sospeso o limitato per le zone colpite. Per il Canada sono indicati focolai in Manitoba e Saskatchewan confermati il 1° e 2 dicembre 2025; per il Regno Unito focolai nel Kent, Lincolnshire, Norfolk e Suffolk confermati tra il 3 e l’8 dicembre 2025; per gli Stati Uniti 25 nuovi focolai in Indiana, Iowa, North Carolina, North Dakota, South Dakota e Vermont confermati tra il 28 novembre e l’8 dicembre 2025.

Dettaglio delle nuove zone inserite o aggiornate

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nella parte 2 sono inserite o modificate le zone canadesi, britanniche e statunitensi con indicazione delle specie/categorie interessate e della delimitazione geografica. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le corrispondenti zone sono aggiornate per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per gli Stati Uniti sono aggiunte numerose zone (US-2.1171 a US-2.1195) con delimitazioni circolari di 10 km riferite a specifici counties e coordinate GPS.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea che le modifiche devono produrre effetti con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi, in particolare con il Canada.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinari alle frontiereimportazione di animali e prodotti di origine animalecommercio internazionale agroalimentare

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