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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01375/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale, relativo a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla sua assistita nei confronti di una banca. Il tribunale aveva riconosciuto i compensi solo per le fasi successive all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, escludendo le attività anteriori alla seconda istanza di ammissione. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 109 e 126 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che l’ammissione al patrocinio copre anche le attività anteriori e che, in caso di nuova istanza identica alla precedente già rigettata o dichiarata inammissibile, gli effetti decorrono dalla prima domanda; 2) violazione del principio di retroattività degli effetti della successiva ammissione al patrocinio, anche se la prima istanza era stata dichiarata inammissibile dall’Ordine; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo subordinato relativo alla liquidazione sotto i minimi tariffari; 4) necessità di liquidazione distinta per fasi e non onnicomprensiva. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha ribadito che, se una domanda di patrocinio già rigettata o dichiarata inammissibile dall’Ordine viene riproposta al magistrato con le medesime ragioni, dati e dichiarazioni ed è accolta, gli effetti decorrono dalla prima domanda; ha inoltre affermato che il giudice dell’opposizione ex art. 15 d.lgs. 150/2011 ha un potere-dovere di acquisire d’ufficio atti e documenti necessari, non potendo limitarsi a una rigorosa applicazione dell’onere probatorio quando gli atti sono nella disponibilità del fascicolo; infine ha rilevato l’omessa pronuncia sulla censura relativa ai minimi tariffari. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, nei limiti precisati in motivazione, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Lanciano con rinvio allo stesso Tribunale in persona di diverso magistrato. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di liquidazione tenendo conto della possibile retroazione degli effetti della seconda istanza di patrocinio alla prima istanza, dovrà acquisire gli atti necessari se già presenti nel fascicolo del procedimento presupposto e dovrà pronunciarsi anche sulla denunciata violazione dei minimi tariffari. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 115/2002

    Gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell’istanza (o dal primo atto difensivo con riserva, se l’istanza è presentata nei venti giorni successivi), non dalla data del provvedimento di ammissione; se la seconda istanza ripropone le medesime ragioni, dati e dichiarazioni di una prima domanda già rigettata o dichiarata inammissibile, la successiva ammissione può retroagire alla prima domanda.

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma la decisione si fonda soprattutto sull’art. 109 e sulla giurisprudenza di legittimità in materia.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in chiave di effettività del diritto di difesa del non abbiente.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    La locuzione deve essere intesa come potere-dovere del giudice di decidere "causa cognita", acquisendo d’ufficio atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, e non come mera facoltà discrezionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutti i punti decisivi della domanda o dell’opposizione; l’omessa decisione sulla censura relativa ai minimi tariffari integra vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, quando una domanda già rigettata o dichiarata inammissibile venga riproposta al magistrato competente con il medesimo contenuto sostanziale e sia accolta, gli effetti del beneficio possono retroagire alla data della prima istanza presentata all’Ordine.
  • Il diritto alla liquidazione dei compensi non può essere condizionato in modo pregiudizievole dal tempo impiegato dall’organo competente per l’esame della domanda di ammissione, se il ritardo non è imputabile all’interessato.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi in materia di spese di giustizia, il giudice ha un potere-dovere officioso di acquisire gli atti e i documenti necessari già disponibili nel fascicolo o presso l’ufficio competente, senza fermarsi a una rigida applicazione dell’onere della prova.
  • L’omessa pronuncia su una censura autonoma e decisiva, come quella relativa al rispetto dei minimi tariffari, comporta cassazione della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere verificata sulla base delle fasi effettivamente considerate e delle questioni dedotte, non potendo essere omessi profili decisivi di doglianza senza specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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