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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9618/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma del non luogo a procedere emesso in primo grado (ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e art. 554-ter cod. proc. pen.) per i reati di detenzione per la vendita e messa in circolazione di prodotti di abbigliamento con marchi contraffatti (art. 474, comma 2 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa deduce: 1) utilizzo illecito delle dichiarazioni rese dall'imputato in occasione della perquisizione/sequestro (mancata applicazione degli avvertimenti e garanzie previsti dagli artt. 63, 64, 350 e 136 cod. proc. pen.); 2) insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di detenzione finalizzata alla vendita (mancanza di indizi che i beni fossero destinati alla vendita e di consapevolezza della contraffazione); 3) errata applicazione dell'art. 131-bis senza che l'imputato abbia potuto scegliere o prestare consenso, con presunta compressione del diritto di difesa (richiamo all'art. 469 cod. proc. pen. e all'art. 24 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure riguardanti vizi di motivazione nella parte eccedente i limiti della cassazione e, nel merito, ha respinto i motivi esaminati. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di Appello che, in base a indizi logici (elevato numero di capi, assortimento per marchio/colore, presenza di etichette, presenza in veicolo commerciale/ambulante), ha accertato la detenzione finalizzata alla vendita e il correlato dolo specifico, con conseguente rilevanza anche ai fini della ricettazione. Sulla utilizzazione delle dichiarazioni rese al personale di polizia giudiziaria la Corte ha osservato che la mancata trascrizione delle domande non comporta inutilizzabilità automatica e che, comunque, anche escludendo tali dichiarazioni, restano altri indizi idonei a fondare la decisione. Infine la Corte ha escluso che la procedura ex artt. 554-bis/554-ter implichi la necessità del consenso dell'imputato come previsto dall'art. 469; l'applicazione di 131-bis in sede di udienza di comparizione predibattimentale è compatibile con le garanzie difensive e con il sistema di impugnazioni; non sussiste violazione dell'art. 24 Cost. Conseguenza: ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata dalla Corte di merito in sede predibattimentale/archiviazione e ritenuta legittima anche se pronunciata in udienza ex artt. 554-bis/554-ter senza necessità della "non opposizione" prevista dall'art. 469.

  • art. 474, comma 2 cod. pen.

    Sanziona introduzione, detenzione per la vendita, vendita e messa in circolazione di prodotti con marchi contraffatti; per la sola detenzione finalizzata alla vendita il giudice può basarsi su indizi molteplici e univoci per provare la finalità di commercio.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: la Corte ha ritenuto che l'accertamento della detenzione finalizzata alla vendita è strettamente correlato alla configurabilità del dolo relativo alla ricezione dei beni per trarne profitto.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Regola l'udienza di comparizione predibattimentale dopo citazione diretta; costituisce fase iniziale del dibattimento in pieno contraddittorio, idonea ad accertare condizioni per eventuale sentenza ex art. 554-ter.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Prevede la sentenza di non luogo a procedere in udienza predibattimentale; la pronuncia può includere l'applicazione di 131-bis senza che sia richiesta la non opposizione dell'imputato prevista dall'art. 469.

  • art. 554-quater cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione alle sole ipotesi tassative di violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b-c-d), con conseguente inammissibilità di censure limitate a vizi di motivazione non restaurabili in Cassazione.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione delle notizie dalla polizia giudiziaria; vieta documentazione e utilizzazione di notizie raccolte nell'immediatezza se riferite all'indagato in mancanza delle garanzie previste, ma la Corte ha osservato che, anche escludendo tali dichiarazioni, restano altri elementi probatori.

  • art. 136 cod. proc. pen.

    Disciplina il verbale di sommarie informazioni; la mancata indicazione delle domande rivolte dal P.G. non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento predibattimentale che richiede la 'non opposizione' dell'imputato; la Corte ha chiarito che tale disciplina non è sovrapponibile a quella degli artt. 554-bis/554-ter, essendo finalità e fase diverse.

  • art. 411 cod. proc. pen.

    Regole su archiviazione e partecipazione dell'indagato; la Corte ha richiamato la compatibilità dell'iscrizione di provvedimenti non definitivi con il sistema e le garanzie difensive.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Citata per analogia rispetto alla sentenza di non luogo emessa in udienza predibattimentale; richiamata per spiegare i poteri del giudice nelle fasi processuali.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle questioni preliminari proponibili in udienza; richiamato per sottolineare il carattere contraddittorio dell'udienza di comparizione predibattimentale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Elenca i motivi tassativi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali o di legge); la Corte ha dichiarato inammissibili censure che si limitano a vizi di motivazione non aventi rilievo di legge.

  • art. 24 Cost.

    Diritto alla difesa: la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive non sono state violate dalla procedura ex artt. 554-bis/554-ter e che l'imputato ha rimedi processuali (appello, cassazione) per contestare l'eventuale insussistenza dei presupposti.

  • Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2

    Richiamato dalle Sezioni Unite (De Martino) sulla compatibilità della valutazione preventiva con il divieto di una seconda condanna; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera compatibile l'iscrizione di provvedimenti non definitivi col Protocollo.

Massime di principio

  • La detenzione di numerosi capi recanti marchi noti, assortiti e trasportati su veicolo commerciale può legittimamente consentire al giudice di inferire la finalità di vendita tramite indizi concatenati, anche se manca una prova diretta di commercializzazione.
  • Le dichiarazioni rese al personale della polizia giudiziaria durante perquisizioni non sono automaticamente inutilizzabili se manca la trascrizione delle domande; la loro esclusione dipende dalle specifiche garanzie violate e dal ruolo probatorio di altri elementi del caso.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis può avvenire in sede di udienza predibattimentale ex artt. 554-bis/554-ter senza la forma di 'non opposizione' prevista dall'art. 469: le due procedure sono diverse e garantiscono comunque la possibilità di impugnare la decisione.
  • Il ricorso per cassazione è limitato alle questioni di diritto tassativamente previste dall'art. 606; i vizi di merito e le valutazioni logiche della prova in fatto sono sottratti al sindacato di legittimità salvo errori di diritto o incompletezza della motivazione.
  • Una sentenza di non luogo a procedere non richiede necessariamente un accertamento definitivo e compiuto del fatto: il sistema prevede decisioni non definitive (archiviazioni, non luoghi) compatibili con le garanzie costituzionali e internazionali; l'interessato mantiene strumenti di tutela in sede di impugnazione.

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