L.R. Veneto 24/2014
Norme in materia di società partecipate da enti regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto disciplina indirizzi, controllo e vigilanza sulle società partecipate o controllate da enti regionali, impone misure di contenimento dei costi e prevede una procedura straordinaria, da avviare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, per selezionare e dismettere le partecipazioni non ritenute strategiche. Resta collegata alla disciplina regionale sulle società regionali.
Società partecipate da enti regionali e riduzione delle partecipazioni
Società partecipate da enti regionali
La legge disciplina, per la Regione del Veneto, gli indirizzi, il controllo e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da enti regionali e degli enti strumentali regionali. Il provvedimento mira a contenere la spesa, a selezionare le partecipazioni ritenute strategiche e a regolare la dismissione di quelle non necessarie.
Indirizzi, controllo e vigilanza
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie e alle attività delle società controllate dagli enti regionali, verificandone l’attuazione e il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici. Il Consiglio, tramite le commissioni competenti, esprime inoltre parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate. Le società controllate devono trasmettere ogni anno alla Giunta una relazione sull’attività svolta, sulle linee generali dell’attività prevista per l’anno successivo e l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Limiti alla costituzione di società e detenzione di partecipazioni
Agli enti pubblici regionali, comprese aziende, enti del Servizio sanitario nazionale e amministrazioni controllate dalla Regione, è vietato costituire società o detenere partecipazioni, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti. L’autorizzazione può essere rilasciata solo in presenza di un’accertata convenienza economica della partecipazione.
Contenimento delle spese di funzionamento
Le società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettuare una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali e formulare una proposta per il contenimento delle spese di funzionamento. In sede di esame del bilancio, l’ente che detiene la partecipazione verifica tali documenti e subordina l’erogazione di finanziamenti e contributi alla loro condivisione.
Riduzione straordinaria delle partecipazioni degli enti strumentali
Gli enti regionali interessati devono presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente, con una proposta motivata di mantenimento di quelle ritenute strategiche. L’elenco deve indicare per ciascuna partecipazione il valore nominale, il valore stimato e il nesso tra l’attività della società e la specifica funzione istituzionale dell’ente partecipante.
Entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, conferma le partecipazioni ritenute necessarie. Dal 61° giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni non espressamente confermate devono essere dismesse senza indugio.
Dismissione delle partecipazioni non confermate
Le partecipazioni non confermate devono essere cedute a terzi mediante procedure di evidenza pubblica. La Giunta regionale definisce indirizzi uniformi per la cessione e può prevedere la nomina di commissari ad acta nei casi di inadempimento.
Acquisizione di beni, servizi, lavori e opere
Se gli enti regionali non intendono produrre direttamente opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, devono acquisirli mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea sugli appalti pubblici. La Giunta effettua periodicamente una valutazione sul raggiungimento delle finalità e sulla stima dei costi e degli effetti dell’affidamento a terzi, informando la commissione consiliare competente.
Disciplina applicabile alle società controllate
Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali interessati si applica la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, recante la disciplina delle società regionali.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge contiene anche termini puntuali di attuazione, in particolare per la ricognizione e la dismissione delle partecipazioni. Tuttavia la disciplina risulta oggi sostanzialmente coordinata con la normativa regionale sulle società regionali e con gli adempimenti di razionalizzazione delle partecipazioni, con effetti pratici ormai limitati rispetto alla fase originaria di attuazione.
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