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Legge

L.R. Veneto 26/2014

Istituzione della banca della terra veneta.

Normativa regionaleL.R. Veneto 26/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto la banca della terra veneta, un inventario pubblico dei terreni agricoli e delle aziende disponibili per l’assegnazione. Regola censimento, pubblicità, procedure di assegnazione, canoni, controlli e orti sociali urbani. Prevede esclusioni per aree non agricole o incompatibili e stabilisce tempi iniziali per atti attuativi e censimenti, oltre a una clausola finanziaria e valutativa.

Istituzione della banca della terra veneta e disciplina dell’uso dei terreni agricoli incolti o disponibili

Istituzione della banca della terra veneta

La legge della Regione del Veneto istituisce la banca della terra veneta per valorizzare il patrimonio agricolo regionale e le superfici agricole disponibili, con attenzione al recupero delle terre incolte o abbandonate. La disciplina mira a contenere il degrado ambientale, salvaguardare suolo ed equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e favorire l’insediamento di giovani imprenditori agricoli.

Finalità e obiettivi prioritari

L’intervento regionale è orientato a obiettivi di interesse sociale, economico e ambientale delle comunità locali. La Regione individua come prioritari:

  • il reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;
  • lo sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
  • la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.

Contenuto e gestione della banca della terra

La banca contiene un inventario completo e aggiornato dei terreni suscettibili di coltivazione e delle aziende agricole pubbliche e private disponibili per l’assegnazione. Vi confluiscono in particolare:

  • beni privati o pubblici dichiarati temporaneamente disponibili;
  • terreni i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione la disponibilità a cederne la conduzione a terzi;
  • beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e oggetto delle azioni regionali in materia di legalità.

La banca è gestita tramite il sistema informativo del settore primario e la base dati è accessibile al pubblico, con aggiornamento periodico e inserimento delle coordinate catastali e delle ulteriori informazioni sulle particelle disponibili.

Atti attuativi e tempistiche iniziali

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare il funzionamento della banca, previo parere della commissione consiliare competente. Per i terreni di proprietà pubblica del demanio regionale concessi in gestione a Veneto Agricoltura, l’ente deve trasmettere alla Giunta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, l’elenco dei terreni assegnabili.

Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

Sono considerati abbandonati o incolti:

  • i terreni agricoli suscettibili di coltivazione non destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, salvo quelli soggetti a impegni derivanti dalla normativa europea e le superfici di cui alle esclusioni di legge;
  • i terreni già destinati a colture agrarie o pascolo sui quali si sono insediate formazioni arbustive e arboree, salvo le superfici che rientrano nella definizione di bosco.

I comuni devono effettuare il censimento dei terreni abbandonati o incolti e degli eventuali fabbricati rurali insistenti sui medesimi entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione regionale attuativa. In caso di inerzia, la Regione può diffidare l’ente e nominare un commissario ad acta.

Utilizzo dei beni inseriti nella banca e assegnazioni

La Giunta regionale provvede alle assegnazioni dei beni inseriti nella banca nel rispetto della disciplina statale sulle terre incolte e mediante procedure a evidenza pubblica. Gli atti di assegnazione devono indicare:

  • l’uso del bene;
  • la durata dell’assegnazione;
  • il canone dovuto dall’assegnatario.

La deliberazione attuativa regionale, da adottare entro 180 giorni, deve definire regole tecniche, pubblicità degli elenchi, notifiche ai proprietari, termini per osservazioni e richieste, criteri per i piani di coltivazione, requisiti e modalità di presentazione delle domande, criteri di assegnazione e controllo, con priorità ai giovani agricoltori e alle aziende agricole singole o associate per ampliamento aziendale.

Canoni, controlli e rapporti contrattuali

La Regione definisce criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati. Sono previsti controlli sull’attuazione dei piani di coltivazione e procedure di riassegnazione dei terreni non coltivati conformemente ai piani.

I rapporti tra proprietari, usufruttuari e assegnatari sono regolati dalla legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari.

Intervento residuale del comune e cooperative sociali agricole

Se i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca non ricevono richieste di coltivazione, il comune può intervenire direttamente per gli interventi necessari alla tutela degli interessi pubblici indicati dalla legge, nel rispetto delle norme civilistiche richiamate.

La Regione adotta inoltre misure specifiche per favorire cooperative agricole sociali e l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati, valorizzando il patrimonio agro-forestale per progetti locali di locazione e reimpiego.

Terreni esclusi dalla disciplina

Sono esclusi dall’applicazione della legge:

  • le terre la cui messa a coltura pregiudichi stabilità del suolo, regimazione delle acque o conservazione dell’ambiente;
  • i terreni di pertinenza di abitazioni rurali o civili;
  • i boschi e i terreni destinati a rimboschimento da piani o progetti già approvati;
  • le aree di cave con coltivazione terminata e destinazione finale non agricola;
  • i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa da quella agricola.

Se un terreno assegnato viene successivamente destinato a uso non agricolo dagli strumenti urbanistici, l’assegnatario deve rilasciarlo entro sei mesi dalla richiesta dell’avente titolo.

Orti sociali urbani

I comuni devono favorire, nelle aree urbane e periurbane, l’utilizzo di terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, verde pubblico e superfici assimilabili per la creazione di orti sociali urbani. A tal fine predispongono:

  • un censimento dei terreni disponibili;
  • attività di informazione e formazione sulle pratiche agricole connesse alla gestione degli orti.

Gli orti sono assegnati direttamente ai residenti che ne facciano richiesta, anche in forma associata o cooperativa, tenendo conto dell’ISEE. Il comune deve adottare uno specifico regolamento su accessibilità, fruizione, inserimento paesaggistico e ambientale, uso delle risorse irrigue, smaltimento dei rifiuti e monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche senza pesticidi.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 290.000 euro per l’esercizio finanziario 2014, coperta mediante riduzione di risorse del bilancio regionale 2014-2016 destinate agli interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale e al fondo speciale per le spese di investimento.

Monitoraggio e valutazione

In fase di prima applicazione, la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente:

  • entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione sullo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca;
  • entro diciotto mesi, una relazione sullo stato di attuazione della legge e sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo inserito.

Successivamente, la relazione deve essere inviata con cadenza triennale, con particolare riguardo ai risultati ottenuti in termini di promozione e utilizzo della banca per lo sviluppo agricolo, l’ampliamento aziendale e l’inserimento di giovani agricoltori.

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