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Legge

L.R. Veneto 22/2014

Modifica della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 recante norme di attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di gruppi consiliari e modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 22/2014 modifica la disciplina dei rendiconti e delle restituzioni dei gruppi consiliari, applicandosi ai rendiconti dell’esercizio 2013. Abroga inoltre una norma con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e proroga fino a 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio alcuni incarichi e assegnazioni del personale dei gruppi.

Modifiche sulle regole dei gruppi consiliari e sull’autonomia del Consiglio regionale del Veneto

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dell’autonomia del Consiglio regionale

La legge interviene sul quadro normativo veneto relativo al funzionamento dei gruppi consiliari, ai rendiconti e alla fase di chiusura/riorganizzazione dopo il rinnovo del Consiglio regionale. Incide anche sulla disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale, con effetti circoscritti al territorio della Regione del Veneto.

Abrogazione di una previsione sui rendiconti dei gruppi consiliari

Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2013. L’abrogazione opera con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014.

Rettifiche e integrazioni sulla regolarità dei rendiconti e sulle restituzioni

La legge amplia e specifica le conseguenze della dichiarazione di irregolarità dei rendiconti, o anche di singole parti di essi. In tale ipotesi, resta fermo l’obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi della normativa sui gruppi consiliari, ma vengono ricomprese anche le somme percepite per spese di personale.

La restituzione può avvenire anche mediante predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro, con progressive decurtazioni dei contributi annuali spettanti al gruppo fino a un massimo dell’80%. È inoltre prevista la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi e non ancora utilizzati, a prescindere dalla destinazione originaria a spese di funzionamento o di personale.

Se il gruppo ha cambiato Presidente, la comunicazione relativa alla irregolarità va inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme eventualmente restituite devono essere indicate nel rendiconto del gruppo tra le uscite alla voce “altre spese”.

Esclusione per le somme dovute in esecuzione di sentenze di condanna

La nuova disciplina della restituzione non si applica alle somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi della legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti.

Prima applicazione

Le modifiche al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2013 si applicano a decorrere dai rendiconti dei gruppi consiliari dell’esercizio finanziario 2013.

Proroga di incarichi e personale dei gruppi consiliari

Per favorire gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, viene precisato che l’incarico del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari e l’assegnazione del personale dei gruppi proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

La proroga opera nei limiti di spesa previsti e con copertura a valere sulle risorse spettanti e non utilizzate entro la legislatura. Ai fini del calcolo degli oneri non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica del responsabile proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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