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Legge

L.R. Veneto 25/2014

Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 25/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto disciplina misure di semplificazione, sostegno economico e organizzativo per i comuni montani e conferisce alla Provincia di Belluno e agli enti locali bellunesi ulteriori funzioni e autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria. Prevede regimi speciali per imprese, commercio, foreste, energia e servizi, con trasferimenti attuativi da definirsi entro 180 giorni e completamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Interventi per i territori montani e autonomia della Provincia di Belluno

Interventi per i territori montani e autonomia della Provincia di Belluno

La legge dà attuazione all’articolo 15 dello Statuto del Veneto, rafforzando la coesione dei territori montani e attribuendo alla Provincia di Belluno e agli enti locali bellunesi funzioni e risorse per un’autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria più ampia. La disciplina opera nel territorio della Regione del Veneto e si concentra sui comuni montani individuati dall’allegato A.

Ambito di applicazione e definizioni

La nozione di comuni montani coincide con i comuni già classificati come interamente montani ai sensi del TUEL, secondo i criteri della legge n. 991/1952 e riportati nell’allegato A. Per alcune disposizioni, le funzioni di area vasta che richiedono esercizio unitario sono riferite ai comuni della Provincia di Belluno esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Misure per imprese e attività produttive

Nei comuni montani la procedura di sportello unico per le attività produttive è attribuita alla competenza esclusiva del comune per interventi di ristrutturazione, riconversione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, comprese le attività ricettive, quando non vi sia contrasto con la pianificazione territoriale sovraordinata. È inoltre consentita, tramite la stessa procedura, la realizzazione in deroga degli ampliamenti interrati delle strutture ricettive. Nei comuni montani organizzati in forme associative la procedura è svolta a livello dell’ente associativo.

Le unioni montane e la Provincia di Belluno possono istituire albi locali di imprese, con procedure pubbliche e revisione periodica, per agevolare l’individuazione degli operatori negli appalti pubblici affidabili con procedura negoziata nei comuni montani. Possono iscriversi le imprese con sede legale, operativa o stabile organizzazione nel comune montano o nei comuni confinanti; possono essere previste forme agevolate di accredito per micro, piccole e medie imprese.

Esercizi commerciali polifunzionali e ricettività diffusa

La legge definisce esercizi polifunzionali quelli con superficie inferiore a 250 mq che combinano commercio al dettaglio su area privata, somministrazione di alimenti e bevande e altre attività economiche, amministrative o di servizio. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti degli altri comuni montani è consentita l’apertura di tali esercizi mediante SCIA. L’attivazione è considerata compatibile con qualsiasi destinazione d’uso, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, ambientali e paesaggistiche.

Per gli alberghi diffusi e le strutture di ospitalità diffusa nei comuni montani, la Giunta regionale può differenziare servizi e dotazioni in relazione alla specificità della ricettività e del territorio.

Territorio, recupero di fondi incolti e attività forestali

È consentita la presentazione di progetti per il recupero di terreni incolti o abbandonati nei comuni montani, finalizzati alla costituzione o all’ampliamento di aziende agricole o forestali che raggiungano le metrature ottimali definite dalla Giunta regionale. Il progetto è sottoposto all’unione montana competente e, se coinvolge più ambiti, a tutte le unioni interessate in conferenza di servizi. In caso di progetti concorrenti sono preferiti quelli promossi da consorzi, associazioni o cooperative.

L’approvazione del progetto vincola l’area alla sua realizzazione e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’espropriazione dell’uso del suolo per una durata massima di 20 anni; l’unione montana esercita le funzioni di autorità espropriante, con applicazione del testo unico sulle espropriazioni in quanto compatibile.

Per le attività forestali, i consorzi e le altre forme di gestione associata possono svolgere compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio, vigilanza e polizia forestale e idraulica tramite convenzione con il competente servizio forestale regionale. Se in un ambito gestito o da gestire in forma associata esistono fondi di titolarità incerta o irreperibile che compromettono la gestione, la forma associativa può chiedere all’unione montana la gestione provvisoria. Dopo pubblicazione all’albo pretorio e sul BUR Veneto, decorso il termine di 30 giorni senza opposizioni, l’unione può autorizzare la gestione per un periodo non superiore a 20 anni, rinnovabile in assenza di opposizioni. Una quota pari a un decimo degli utili deve essere accantonata in un fondo speciale di garanzia.

Qualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi di costruzione o ristrutturazione che determinano l’inserimento in classe energetica A o B nei comuni montani, i termini procedimentali previsti dalla normativa regionale sono ridotti della metà. Gli stessi interventi possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. I locali destinati agli impianti necessari non costituiscono volume urbanistico, se tali impianti occupano almeno metà della superficie del locale interessato.

Servizi, costi standard e premialità

Nella regolazione dei costi e fabbisogni standard di competenza regionale per i comuni montani, la legge impone di considerare, oltre alla quota pro-capite per età, anche le caratteristiche geomorfologiche, la bassa densità abitativa, la dispersione territoriale e gli altri fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria. La parametrazione deve essere applicata in particolare ai riparti di LEA, LIVEAS, trasporto pubblico locale e fondi di riequilibrio o coesione destinati a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani.

La Giunta regionale deve definire entro 150 giorni i presupposti applicativi di tale parametrazione, sentito il Consiglio delle autonomie montane e le commissioni consiliari competenti.

In sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici possono essere previsti indici premiali per persone fisiche ed enti pubblici o privati residenti o aventi sede nei comuni montani. La Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Funzioni ai comuni montani di Treviso, Verona e Vicenza

Per i comuni interamente montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza, la Giunta regionale può individuare ulteriori funzioni amministrative non di carattere unitario da esercitare, su richiesta, tramite forme associative, al fine di favorire sviluppo socio-economico e coesione territoriale. Gli statuti provinciali devono prevedere zone omogenee per specifiche funzioni, in coerenza con la legge n. 56/2014.

Autogoverno della Provincia di Belluno

La Regione conferisce alla Provincia di Belluno funzioni amministrative in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno alle attività economiche, agricoltura e turismo, oltre ad altri settori eventualmente previsti dalla legislazione regionale.

L’autogoverno bellunese si articola distinguendo funzioni di area vasta e di prossimità e valorizza, oltre all’autonomia comunale e associativa, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole disciplinate dalla legge regionale n. 26/1996. Provincia ed enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare sulle funzioni conferite e disciplinano anche le sanzioni amministrative nell’ambito delle medesime materie.

Modalità attuative, accordi e partecipazione istituzionale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare un atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che restano alla Regione nelle materie conferite, con riferimento alla programmazione regionale, alla normativa statale e ai vincoli UE e internazionali. Il provvedimento è trasmesso alla commissione consiliare competente per il parere. In caso di inerzia o inadempimento nelle funzioni conferite restano fermi i poteri sostitutivi regionali previsti dalla normativa vigente.

Per favorire l’autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali possono promuovere accordi di programma e intese interistituzionali di settore con la Regione. Gli accordi possono servire al decentramento di attività e servizi di interesse regionale o alla realizzazione di opere pubbliche, anche con la partecipazione di altre Province autonome, della Regione Friuli Venezia Giulia o di regioni europee confinanti. Le intese coordinano le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico, anche con il confronto con le parti sociali.

Gli enti locali bellunesi partecipano alla formazione degli atti normativi e programmatori regionali relativi alle materie conferite tramite la Conferenza degli enti locali bellunesi, costituita su impulso della Provincia. La Conferenza esprime parere sui progetti di legge e sui documenti di programmazione e può raccordarsi con il Consiglio delle autonomie montane.

Risorse, decorrenza e regime transitorio

I provvedimenti attuativi relativi ai conferimenti di funzioni devono individuare anche le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il termine di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite è fissato dagli stessi provvedimenti della Giunta regionale. Fino all’effettivo avvio da parte dell’ente subentrante, le funzioni restano esercitate dalla Regione.

I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di decorrenza sono conclusi dall’autorità che li ha avviati. Il trasferimento delle funzioni ai sensi della legge deve essere ultimato entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Abrogazioni e clausola valutativa

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate la legge regionale n. 51/1993 sulla classificazione dei territori montani, l’articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 sul turismo, i commi 2 e 3 dell’articolo 41 della legge finanziaria regionale 2014 e ogni altra disposizione incompatibile.

A decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e sulle criticità emerse, per eventuali interventi correttivi.

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